I danni derivati a terzi dall’incendio di un veicolo in sosta devono sempre essere risarciti dall’assicurazione, a meno che l’incendio non abbia natura dolosa.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 3108/2010, secondo la quale anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l’assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso.
A supporto di tale conclusione la Corte cita anche il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che appunto definisce la circolazione come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.
Il conducente dunque non può ritenersi esente dall’obbligo di garantire l’incolumità dei terzi in occasione di fermate o soste in quanto sussiste sempre “la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone”.
Cassazione – Sez. III civile – Sentenza 11 febbraio 2010 n. 3108
Fonte: Ilsole24ore