Con un’ampia motivazione, la Corte ha ritenuto che, ai fini dell’applicabilità della disciplina del trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., non è necessario che l’impresa sia esercitata a fini di lucro, essendo sufficiente che sussista un’organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili.
Testo Completo: Sentenza n. 8262 del 7 aprile 2010
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Picone)