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Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile La Cassazione è dalla parte del cliente in caso di responsabilità dell’avvocato e prova del danno

La Cassazione è dalla parte del cliente in caso di responsabilità dell’avvocato e prova del danno

Cassazione civile, Sezione 2, Sentenza n. 18993 del 1/9/2010

Svolgimento del processo

L’avv. V.G. chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Rieti un decreto ingiuntivo in data 12.10.2000, per il pagamento di spettanze professionali del complessivo importo di lire 120.000.000, a carico dell’ex cliente S.O., il quale propose opposizione deducendo che l’attività svolta dalla professionista era stata gravemente negligente, per aver ella fatto estinguere, tardivamente riassumendolo seguito di un evento interruttivo, un giudizio di opposizione avverso la determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio di un terreno di proprietà dell’istante, proposto davanti alla Corte d’Appello di Roma. L’opponente deduceva, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di una propria dichiarazione di debito, dolosamente ottenuta dall’avv. V., peraltro già retribuita con un non fatturato acconto di lire 81.900.000, tacendogli della suddetta inadempienza; pertanto chiedeva, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, anche la condanna, in via riconvenzionale, della controparte al risarcimento dei danni nella misura di lire due miliardi, salvo migliore quantificazione in corso di causa.

Costituitasi la V., resisteva all’opposizione, tra l’altro e segnatamente deducendo che la dichiarazione di debito si riferiva anche ad altre cause curate per lo S., per cui aveva solo ricevuto somme per il pagamento delle spese e non anche onorari in acconto. Quanto alla negligenza addebitatale, che contestava ascrivendo la tardiva notificazione a disguidi postali, la convenuta chiedeva comunque, ed otteneva, di chiamare in garanzia la società assicuratrice AX. As. s.p.a., che costituitasi, contestava la domanda. All’esito di istruttoria solo documentale, con sentenza monocratica del 28.11.02 l’adito Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo la dichiarazione di debito relativa anche a prestazioni diverse da quelle di cui al giudizio estinto e non dolosamente ottenuta, essendo di data anteriore al provvedimento estintivo. Pur ravvisando al riguardo una grave negligenza, idonea a produrre danni al cliente, rilevava tuttavia quel giudice che nessuna prova era stata addotta in ordine al quantum, rigettando pertanto la relativa domanda.

Proposto appello dallo S., resistito dalla V. e dalla societa’ Ax. As. , la Corte d’Appello di Roma, dopo aver disposto ed espletato una consulenza tecnica di ufficio (ad oggetto delle presumibili indennità che l’appellante avrebbe conseguito all’esito del giudizio estinto), con sentenza 11 – 31.1.08, respingeva il gravame,con condanna del l’appellante al rimborso delle relative spese in favore della V. ed al pagamento di quelle della consulenza tecnica compensando interamente quelle tra le due parti appellate. La corte territoriale osservava, tra l’altro e per quanto ancora in questa sede rileva, che lo S. si era, nell’atto di appello, limitato a riproporre tout court le domande formulate in primo grado ed a richiamare le relative difese (peraltro mancanti nella specie), senza anche esporre alcuna specifica censura avverso le ragioni reiettive della sentenza di primo grado; sicché non avrebbe potuto, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., tenersi conto delle argomentazioni difensive svolte, tardivamente, nei successivi scritti difensivi con particolare riferimento all’assunto conseguimento doloso della ricognizione di debito ed alla illegittimità formale della procedura monitoria (censura peraltro anche preclusa ex articolo 345 c.p.c., perché non formulata in sede di opposizione); analoghe ragioni comportavano l’inammissibilità delle doglianze, solo tardivamente specificate in grado di appello, relative alla mancata prova dell’ammontare del danno. Né sussisteva, secondo la corte, contraddittorietà nella sentenza di primo grado, nell’avere, da una parte, ritenuta sussistente la grave negligenza professionale, e dall’altra, rigettato la domanda risarcitoria, poiché, in assenza di un accordo delle parti (o di una mancata opposizione del convenuto), il giudizio tra l’an ed il quantum debeatur non avrebbe potuto scindersi, sicché, escludendosi la possibilit° di una condanna generica la domanda, in difetto di riscontri probatori in ordine all’ammontare del danno non avrebbe potuto che essere rigettata. Conseguentemente superato doveva ritenersi ogni rilievo in ordine alla concludenza della consulenza tecnica espletata in grado di appello.

Quanto alle eccezioni della societa’ Ax. As. , quelle di nullità e prescrizione della garanzia assicurativa erano state formulate solo in grado di appello, mentre quelle attinenti al merito della domanda risarcitoria restavano assorbite dalla relativa reiezione.

ì Contro la suddetta sentenza hanno proposto ricorso gli eredi, in epigrafe indicati, dello S., nelle more deceduto, deducendo due motivi, illustrati da successiva memoria.

Hanno resistito,con rispettivi controricorsi, la V. e la Ax. As. , quest’ultima proponendo ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

ì Con il primo motivo il ricorrente principale deduce, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c…nonché motivazione insufficiente ed illogica …ed inoltre nullità della sentenza o del procedimento …per la ritenuta mancanza di specificita’ del motivo di impugnazione relativo alla mancata dimostrazione del danno”. Pur convenendosi con i principi affermati da questa Corte, secondo cui il processo d’appello non da luogo ad un iudicium novum, bensì ad una revisio prioris instantiae, nei limiti devoluti dalle specifiche censure rivolte alla sentenza di primo gradoni osserva che tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, la specificità non richiede una rigorosa e formalistica enunciazione dei motivi invocati a sostegno del gravame, essendo sufficiente un’esposizione chiara ed univoca, ancorché sommaria, sia della domanda rivolta al giudice, sia delle ragioni della doglianza, in punto di contrapposizione delle proprie argomentazioni a quelle contenute nella decisione impugnata. Nel caso di specie tale contrapposizione sarebbe stata resa ben comprensibile nei Fatto di gravame, per aver prima riportato i passi salienti della sentenza del Tribunale, laddove pur dandosi atto della sussistenza della responsabilità dell’avvocato si era tuttavia ritenuta non fornita la prova del danno, e poi criticato tale impostazione della decisione, deducendone la contraddittorietà e, soprattutto, obiettando che l’unico mezzo di prova idoneo a consentire la quantificazione del danno sarebbe stata una consulenza tecnica di ufficio; ma tale richiesta era stata ignorata dal primo giudice, la cui “singolare” affermazione, secondo cui nessun elemento era “stato fornito e documentato in ordine al valore della causa” rimaneva in tale contesto inspiegabile, come anche evidenziato nell’atto di appello.

La Corte d’Appello sarebbe poi incorsa in contraddittorietà della motivazione, per aver prima ammesso ed espletato la consulenza tecnica di ufficio, sull’implicito presupposto della specificità dei motivi d’impugnazione, e poi non tenuto conto del decisivo accertamento al riguardo compiuto in ordine alla sussistenza ed entità del danno.

ì Con il secondo motivo,riprendendo e sviluppando l’ultimo profilo del precedente, si deduce “motivazione insufficiente ed illogica …per aver disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e successivamente aver omesso qualsiasi esame della stessa”, ribadendosi la contraddizione tra l’ordinanza ammissiva della c.t.u. e la mancata valutazione delle relative risultanze, comprovanti il danno subito in ragione dell’entità delle non conseguite indennità, e censurandosi la mancata motivazione della revoca del suddetto provvedimento.

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

Dall’esame dell’atto di appello, consentito in ragione della natura processuale della prima censura, si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale lo S. censurò specificamente le argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata, non limitandosi a riproporre le proprie deduzioni e richieste proposte in primo grado. In particolare l’appellante, dopo aver esposto le essenziali ragioni reiettive contenute nella sentenza del tribunale, secondo cui egli non avrebbe fornito elementi in ordine al valore della causa fatta estinguere dall’avv. V., ai fini del preteso risarcimento criticò osservando al riguardo che il primo giudice non aveva, benchè più volte sollecitato, disposto la richiesta consulenza tecnica di ufficio, l’unico mezzo di prova che avrebbe consentito “di valutare il quantum” osservando poi che inutile sarebbe stato indicare il valore di quella causa nei propri atti difensivi considerato che si sarebbe trattato di una semplice deduzione di parte priva di efficacia probatoria; coerentemente, nelle conclusioni, l’appellante ribadì la suddetta richiesta.

Il gravame, dunque, risultava sufficientemente specifico agli effetti devolutivi di cui all’articolo 342 c.p.c., perché alla tesi del primo giudice, secondo cui il danneggiato avrebbe dovuto fornire elementi probatori ai fini della determinazione del risarcimento dei danni richiesti con la domanda riconvenzionale, di cui pure era stata dichiarata la fondatezza sull'”an debeatur”, l’appellante aveva contrapposto la propria, secondo la quale la specificità del caso, costituita dalla perdita della possibilità di conseguire un utile risultato nel giudizio intrapreso e perento, non consentiva altra possibilità di prova, che l’espletamento di una consulenza tecnica, al riguardo dolendosi della mancata ammissione di questa.

La Corte d’Appello, oltre a non farsi carico dell’esame di tali censure, dopo averle peraltro inequivocamente recepite con la sua precedente ordinanza ammissiva della consulenza tecnica, ha erroneamente ritenuto, nell’implicita revoca di tale provvedimento, che il disposto incombente rispondesse a finalità meramente “esplorative”, non considerando che lo stesso era stato richiesto, fin dal primo grado, dall’attore in riconvenzionale, al fine non di accertare se l’estinzione del giudizio di opposizione alla stima avesse determinato dei danni, ma di quantificare l’entità di pregiudizi la cui sussistenza assumeva certa e, tuttavia, non altrimenti determinabile, implicando la necessità di quelle stesse indagini tecniche (essenzialmente concretantesi nella comparazione tra gli importi delle indennità, rispettivamente offerte dal l’espropriante e di quelle effettivamente spettanti in base alle norme di riferimento), che solitamente vengono disposte in siffatte controversie, non essendovi altre possibilità di prova. A tal riguardo va osservato che i principi giurisprudenziali, secondo cui, anche nei casi in cui sia certa la sussistenza di una responsabilità per atto illecito, produttivo di danno, ma incerto l’ammontare dello stesso, l’attore è tenuto fornire al giudice elementi ai fini della quantificazione, e la consulenza non può assolvere a finalità probatorie, ma solo fornire un ausilio tecnico al giudice nell’esame delle risultanze processuali, trovano un temperamento in quello, altrettanto costante nella giurisprudenza di questa Corte, a termini del quale, nei casi in cui l’accertamento da compiersi abbia ad oggetto situazioni e fatti rilevabili soltanto con l’ausilio di particolari cognizioni tecniche la consulenza tecnica assurge a fonte obiettiva di prova ed il giudice di merito che ne neghi l’espletamento viola la legge processuale (tra le altre, v. Cass. n. 6166/96, 15399/02, 16256/04, 1020/06, 3990/06).

Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, in un contesto nel quale soltanto con una consulenza tecnica di ufficio (non “esplorativa”, ma c.d. “percipiente”), non diversamente da quanto si verifica nei giudizi di opposizione alla stima in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di suoli, avrebbe potuto accertarsi, previa indagine in loco e sugli atti dei procedimenti, il pregiudizio patrimoniale (in termini di eventuale differenza tra le indennità offerte e quelle effettivamente spettanti) subito dallo S. , per effetto dell’estinzione delle cause a tal fine instaurate e riunite, determinata dalla negligenza professionale della V., ingiustificamente la corte di merito ha revocato tale incombente istruttorio, che pure aveva in precedenza correttamente disposto. Ne conseguono,conclusivamente, l’accoglimento del ricorso principale, l’assorbimento di quello incidentale, in quanto condizionato, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Corte d’Appello, che si designa in quella di Roma, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

riuniti i ricorsi, accoglie quelli principale,dichiara assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma.

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