PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza TAR Inottemperanza dei destinatari dell’ordinanza di demolizione da parte del Comune – illegittimità silenzio rifiuto

Inottemperanza dei destinatari dell’ordinanza di demolizione da parte del Comune – illegittimità silenzio rifiuto

Tar Campania Sez. Ottava – Sent. del 08.10.2010, n. 18124
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2010, proposto da:
Tommaso C. ,

contro

Comune di Marcianise in Persona del Sindaco P.T.,

nei confronti di

Raffaele C. , Salvatore C. , Venere T., Angela T.;
per l’accertamento della legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza notificata dal ricorrente propulsiva all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 1844/2008

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto alla lamentata illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Marcianise in ordine all’istanza-diffida all’adozione degli atti sottesi alla demolizione ex officio delle opere abusive

Sussiste, innanzitutto, in capo all’amministrazione resistente, l’obbligo di provvedere in maniera espressa.

Esso consiste nel compimento degli adempimenti di cui all’art. 34 del dpr_380_2001, conseguenti all’emanazione dell’ingiunzione di demolizione e diretti alla conclusione del complesso procedimento repressivo dell’abusivismo edilizio, mediante adozione delle misure di abbattimento delle parti di costruzione realizzate in difformità dal titolo abilitativo ovvero mediante applicazione della sanzione pecuniaria alternativa, in caso di seria compromissione statica delle parti di costruzione eseguite in conformità (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, 3 settembre 2002, n. 3811; TAR Campania, sez. V, 20 giugno 2003, n. 7607).

Si fonda, segnatamente, sul precetto contenuto nell’art. 34, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, in base al quale, decorso il termine congruo per l’esecuzione spontanea fissato dall’ordinanza di demolizione, gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità “sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso”.

Ed invero, il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità preposta è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2004, n. 3485; 31 maggio 2007, n.2857; 7 luglio 2008, n. 3384).

Sussiste, altresì, l’inerzia dell’amministrazione comunale, atteso che quest’ultima non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso, nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento sollecitato con l’istanza-diffida del 26 gennaio 2009 ai fini dell’adozione delle misure repressivo-ripristinatorie ex art. 34 del d.p.r. n. 380/2001, conseguenti all’inottemperanza dei destinatari dell’ordinanza di demolizione n. 1844/Urb. del 4 settembre 2008.

Né detta inerzia può essere esclusa alla stregua della deliberazione commissariale del 28 ottobre 2008, verb. n. 252, allegata dal Comune intimato e richiamata nella depositata nota del 29 gennaio 2009, la quale ha fissato i criteri di priorità da seguire per le attività di demolizione ex officio delle opere abusive.

La determinazione dei criteri in parola non esimeva, infatti, l’amministrazione resistente dal pronunciarsi tempestivamente in ordine all’istanza-diffida presentatale dal ricorrente, considerato che un atto endoprocedimentale non è, di per sé, suscettibile di far venir meno la contestata inerzia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 5433; TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 settembre 2007, n. 8992; TAR Campania, Napoli, sez. V, 29 ottobre 2007, n. 10190; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1198).

Il silenzio serbato dal Comune di Marcianise con riguardo all’istanza-diffida del 26 gennaio 2009 presentata dal ricorrente deve essere, pertanto, dichiarato illegittimo.

Il Collegio non ritiene di poter sindacare anche la fondatezza della predetta istanza-diffida, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all’amministrazione intimata l’adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto dispositivo.

E ciò, da un lato, perché la denunciata inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 1844/2008 deve essere vagliata nella sua concreta consistenza dal Comune resistente e, d’altro lato, perché l’invocata misura demolitoria richiede una preventiva valutazione circa l’insussistenza di pregiudizi arrecabili alle parti di costruzione eseguite in conformità al titolo abilitativo, la quale va, in primis, rimessa alla competenza del Comune e richiede pure apprezzamenti di ordine tecnico.

Non è, in altri termini, configurabile uno scrutinio sulla fondatezza della pretesa di abbattimento delle opere abusive, in quanto si imporrebbero complessi accertamenti e valutazioni di ordine tecnico, incompatibili con la struttura semplificata del presente giudizio e della decisione destinata a definirlo, né, comunque, surrogabili in sede giurisdizionale, siccome corrispondenti ad attività procedimentali mai svolte dall’amministrazione comunale.

Conseguentemente, il ricorso va accolto in tali termini, dovendosi ordinare all’amministrazione intimata soltanto di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza-diffida a provvedere all’esecuzione dell’ingiunzione del 24 settembre 2008, n. 1844/Urb.

Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio rifiuto sull’istanza-diffida a provvedere all’esecuzione dell’ingiunzione del 4 settembre 2008, n. 1844/Urb. e ordina all’amministrazione comunale di provvedere in maniera espressa sulla predetta istanza-diffida, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 08.10.2010

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