PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Dossier Le novità del “Collegato lavoro” approvato definitivamente

Le novità del “Collegato lavoro” approvato definitivamente

Con l’approvazione definitiva, il 19 ottobre 2010, della Camera dei Deputati, è legge il disegno di legge collegato alla manovra di bilancio dal titolo “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Tra i molteplici contenuti del ddl, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la possibilità di apprendistato in azienda come alternativa all’ultimo anno di obbligo scolastico (cioè dai 15 ai 16 anni di età); norme sulla conciliazione e l’arbitrato, con l’introduzione della clausola compromissoria, cioè la possibilità di ricorrere ad un arbitro in caso di controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro; misure contro il lavoro sommerso; l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati.

Nel Collegato, inoltre, norme riguardanti alcuni aspetti del lavoro pubblico e della trasparenza nell’amministrazione dello Stato; una delega al governo in materia di congedi, aspettative e permessi, da attuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, nonché una delega relativa ad ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, da attuarsi entro 36 mesi.

Queste alcune delle novità relative a conciliazione e arbitrato.

In materia di controversie individuali di lavoro, il tentativo di conciliazione – attualmente obbligatorio – diventa una fase eventuale e vengono introdotti una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice.
La conciliazione può essere proposta anche tramite l’associazione sindacale alla quale l’interessato aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.

Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sui cosiddetti “lavori certificati” di cui all’articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (Dlgs 276/2003).

Arbitrato: la nuova disciplina contempla anche altre forme di arbitrato, oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione.

Tra le novità più rilevanti la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione, comunque non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista, dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), di decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento. A tal fine, sottoscrive una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario.

La scelta del lavoratore di tentare la composizione davanti a un arbitro invece che dal giudice vale per tutte le liti nascenti dal rapporto di lavoro.

Norme riguardanti la P.A.   (slide riepilogativa)

Nel Collegato lavoro trovano spazio anche norme riguardanti alcuni aspetti del lavoro pubblico e della trasparenza nell’amministrazione dello Stato.

Tra queste:

  • Rafforzamento della trasparenza nella P.A.: vengono  semplificati gli adempimenti inerenti gli obblighi formali di informazione cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, cioè la trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica di tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d’uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.
  • Modifica di alcuni articoli del “Codice della privacy” (d.lgs. 196/03). Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese  accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Sono oggetto di protezione solo le notizie concernenti la riservatezza dei dati, come quelli relativi allo stato di salute o idonei a rivelare informazioni sensibili.
  • Mobilità del personale: viene ampliata la sfera di applicazione sia della “mobilità collettiva” che della “mobilità volontaria”.  Per la prima, in caso di conferimento di funzioni statali alle Regioni e agli enti locali o in caso di trasferimento di attività ad altri soggetti pubblici, in caso di eccedenza di personale, si applicano le procedure previste dal D. Lgs. 165/01, che prevedono l’attivazione di una procedura volta a ricollocare il personale in esubero. Per la seconda, si prevede la possibilità di utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per un periodo non superiore al triennio.
  • Aspettativa: i dipendenti pubblici potranno essere collocati in aspettativa non retribuita, per un massimo di dodici mesi, anche per avviare un’attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante  tale periodo non saranno quindi applicate le disposizioni che prevedono l’incompatibilità e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della Pubblica amministrazione.
  • Pari opportunità e assenza di discriminazioni: è istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di ‘mobbing’.
  • Permessi per l’assistenza ai portatori di handicap: viene modificata la Legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/collegato_lavoro/index.html

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Related Post