Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2010, n. 20805
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. F.F. proponeva opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità, pronunciata dal Tribunale di Livorno ad istanza dei locatori P.L. e F.A., in relazione al contratto di locazione dell’appartamento sito in (OMISSIS).
Il ricorrente assumeva di non avere avuto conoscenza, senza colpa, della notifica della intimazione dello sfratto, dell’atto di precetto, della significazione di sfratto e della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario comunicava la data fissata per la esecuzione. Aggiungeva di aver preso conoscenza dell’eseguito sfratto solo il 20 settembre 2003, allorchè, al rientro presso la propria abitazione, aveva trovato le serrature sostituite ed una comunicazione dell’ufficiale giudiziario che avvisava dell’avvenuta esecuzione dello sfratto.
L’opponente deduceva la insussistenza della morosità sottolineando che, come da accordo con i precedenti proprietari e locatori, da sempre i canoni erano stati da lui corrisposti in unica soluzione per più mesi, come da ricevuta che produceva in copia (con pagamenti effettuati nel corso dei periodi di riferimento).
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità della ordinanza di convalida di sfratto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, ed, in via del tutto subordinata, nella eventualità che fosse riscontrata una sua morosità, di essere ammesso al pagamento dei canoni dovuti, dichiarando cessati gli effetti della intimazione.
Gli opposti si costituivano in giudizio, eccependo la irritualità dell’opposizione, perchè proposta con ricorso anzichè con atto di citazione, nonchè la sua intempestività. Nel merito, ribadivano la sussistenza della morosità del conduttore.
Il Tribunale di Livorno, ritenuta fondata la allegazione di mancata conoscenza degli atti precedenti la esecuzione dello sfratto, rilevata la insussistenza della morosità, dichiarava nulla la ordinanza di convalida dello sfratto, condannando gli opposti alle spese del giudizio.
Con sentenza 18 maggio – 3 ottobre 2005 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di Tribunale di Livorno del 19 marzo – 16 aprile 2004, respinto l’appello principale proposto da P.L. ed F.A., accoglieva l’appello incidentale di F.F., condannando P.L. ed F.A. al rilascio in favore del F.F. dell’immobile in locazione, sito in (OMISSIS) (domanda, questa, proposta in primo grado ed in relazione alla quale il Tribunale aveva omesso alcuna pronuncia).
I giudici di appello rilevavano, innanzi tutto, che la notifica dell’atto di intimazione e citazione per la convalida in sè era da ritenersi nulla, non risultando spedita dall’ufficiale giudiziario l’ulteriore avviso prescritto in caso di mancata notifica a mani proprie (art. 660 c.p.c.).
In secondo luogo, sottolineavano che la mancata conoscenza degli atti di notifica era da ascrivere a caso fortuito e comunque non ad un comportamento negligente del F.F., il quale aveva dedotto di avere proposto denuncia contro ignoti per la sottrazione di documenti e posta dalla cassetta postale.
Quanto al merito della lite, la Corte territoriale osservava che i locatori non avevano dato la prova di quanto concordato in ordine alle concrete modalità di pagamento del canone.
Al contrario, dalla ricevute prodotte risultava una radicata consuetudine di pagamenti effettuati in unica soluzione ogni sei mesi (a volte addirittura a distanza di un anno), pagamento effettuati non anticipatamente ma nel corso del periodo in considerazione.
Sulla base di tali considerazioni, i giudici di appello concludevano – così come già il primo giudice – che il mancato pagamento del canone relativo al periodo ottobre 2002 – gennaio 2003, di per sè solo, non poteva di per sè solo far ritenere la morosità del conduttore.
Quanto all’appello incidentale, considerato che il F.F. aveva richiesto che fosse dichiarata la nullità della ordinanza di convalida di sfratto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, la Corte di appello riteneva che tra le “pronunce consequenziali” richieste al primo giudice dall’opponente fosse da ricomprendere, implicitamente, la condanna alla restituzione dell’immobile nella disponibilità del conduttore.
Avverso tale decisione P. e F.A. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria.
Resiste il F.F. con controricorso.
Motivi della decisione
Appare opportuno esaminare, innanzi tutto, il quinto motivo di ricorso, con il quale la inammissibilità della opposizione, proposta da F.F., con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per violazione dell’art. 668 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, la opposizione tardiva avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione, essendo applicabile il rito speciale del lavoro solo alla fase successiva alla introduzione dell’opposizione.
Pur considerando, ai fini della decorrenza del termine, la data di effettiva esecuzione dello sfratto, anzichè quella del primo accesso dell’ufficiale giudiziario, necessariamente concludersi che la opposizione – tenendo conto della notificazione di tale atto – era stata proposta oltre i dieci giorni, con conseguente inammissibilità o improponibilità della opposizione.
Il motivo è privo di fondamento.
La forma della opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità è quella del ricorso e non dell’atto di citazione.
Tali rilievi comportano anche la infondatezza della eccezione di tardività della opposizione.
Infatti, il termine di dieci giorni dalla esecuzione (19 settembre 2003) risulta rispettato se si prende in considerazione la data di deposito del ricorso (29 settembre 2003) senza considerare la successiva data di notificazione alla controparte.
E’ appena il caso di rilevare che il punto della decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto di prendere a riferimento – ai fini del computo del termine di dieci giorni di cui all’art. 668 c.p.c., comma 2 – non il giorno del primo accesso dell’ufficiale giudiziario, ma piuttosto quello della effettiva esecuzione dello sfratto, avvenuta il 19 settembre 2003, non è stato sottoposto a specifica censura dai due ricorrenti con il quinto motivo di ricorso.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. (con conseguente nullità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto l’appello incidentale) per avere i giudici di appello ritenuto, erroneamente, la ritualità dell’appello incidentale contenuto nella memoria difensiva teletrasmessa, pur non essendo stata autenticata la procura rilasciata dal F.F. al proprio difensore (con violazione della L. 7 giugno 1993, n. 183, art. unico).
Le censure formulate con il primo mezzo sono inammissibili.
Infatti, anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, incluse quelle in materia di locazione di immobili, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 46 le nullità processuali devono essere rilevate dalla parte che ne ha interesse nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
Poichè gli attuali ricorrenti hanno ricevuto notizia dell’atto al momento della notifica, gli stessi avrebbero dovuto rilevare la esistenza di una eventuale nullità processuale nel giudizio di appello, alla udienza del 18 maggio 2005.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e all’art. 436 c.p.c., comma 2, nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (extrapetita), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
In mancanza di appello incidentale sul punto, la Corte territoriale non avrebbe potuto esaminare la questione della inesistenza della morosità.
La domanda di accertamento della persistenza del vincolo contrattuale, sollevata nel giudizio di primo grado, non era stata riproposta in appello.
Le censure sono prive di fondamento.
Correttamente i giudici di appello hanno affrontato il merito della causa, peraltro già esaminato dal giudice di primo grado e risolto nel senso della insussistenza della morosità del conduttore.
Pertanto, non vi era alcun onere – a carico di quest’ultimo – di riproporre tale questione in grado di appello mediante appello incidentale (che correttamente il f. ha riservato alla omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla restituzione dell’immobile).
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la omessa, insufficiente motivazione in ordine al merito della opposizione tardiva alla convalida proposta da F.F., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il giudice di appello aveva rilevato che i locatori non avevano fornito alcuna prova in ordine alle concrete modalità di pagamento del canone concordate con il conduttore, sottolineando che dalle ricevute prodotte risultava una consuetudine di pagamento del tutto particolare, nel senso che i versamenti del canone non erano effettuati mese per mese, ma per lunghi periodi, con pagamenti effettuati nel corso del periodo di riferimento.
Sulla base di tale accertamento, non contestato specificamente, la Corte territoriale aveva finito per escludere la sussistenza della morosità.
In tal modo, tuttavia, i giudici di appello si erano pronunciati per la prima volta sulla questione della morosità (non affrontata specificamente dal giudice di primo grado), esaminando una questione sulla quale non erano chiamati a decidere, in mancanza di specifica impugnazione da parte del conduttore, che – tra l’altro – aveva chiesto, seppure in via subordinata, di sanare la morosità.
Anche queste censure sono infondate.
Si rinvia a quanto esposto, nel motivo precedente, a proposito della insussistenza del vizio di extrapetizione.
La sentenza di primo grado ha accolto la opposizione del F.F. nel merito e la sentenza di secondo grado ha confermato la correttezza di tale decisione, escludendo la morosità del F. F. con ampia motivazione.
I giudici di appello hanno preso in esame il motivo di appello presentato dagli appellanti principali, P. e F.A., e non lo hanno ritenuto meritevole di accoglimento.
Nella sentenza di secondo grado si ribadisce, la insussistenza della morosità con le stesse argomentazioni formulate dal Tribunale, così confermando che una pronuncia di merito vi era stata e che la stessa era del tutto corretta.
La Corte territoriale non si è dilungata sulla omessa pronuncia della sentenza di primo grado riconoscendo semplicemente che il Tribunale si era già espresso in ordine alla “insussistenza in punto di fatto della morosità” (pag. 4 sentenza impugnata).
Nessun vizio di omessa o insufficiente motivazione è ravvisabile, pertanto, nella sentenza impugnata.
Con il quarto motivo i due ricorrenti deducono la inammissibilità dell’appello incidentale (contenente domanda nuova) e la nullità della impugnata sentenza per la parte che, in accoglimento di tale appello, ha riformato la decisione di primo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
I giudici di appello avevano ritenuto che nella domanda proposta dal F.F. in primo grado (“dichiararsi la nullità della ordinanza di convalida di sfratto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge”) dovesse ricomprendersi la richiesta (implicita) di condanna dei locatori alla restituzione dell’immobile nella disponibilità del conduttore.
In realtà, la richiesta di condanna alla restituzione dell’immobile avrebbe dovuto essere formulata esplicitamente, non potendosi ritenere implicitamente contenuta nella pronuncia di rigetto della domanda del locatore.
Aveva errato, dunque, la Corte territoriale a ritenere che la domanda di restituzione, formulata con l’appello incidentale, non costituisse “domanda nuova” dovendosi ritenere ricompressa nella pronuncia consequenziale richiesta (pag. 4 della opposizione tardiva).
Anche questo ultimo motivo è destituito di fondamento.
La domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua formulazione letterale ma anche – e soprattutto – nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità’ che la parte intende perseguire con la conseguenza che una istanza – non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il “petitum e la “causa petendi” e non ne estenda l’ambito soggettivo di riferimento (Cass. 14 giugno 1991 n. 6727, cfr. Cass. 29 settembre 1995 n. 10272).
Sfugge dunque a qualunque censura la osservazione conclusiva dei giudici di appello, o quali hanno ritenuto che tra le pronunce consequenziali alla dichiarazione di nullità della ordinanza di convalida di sfratto, richieste dal F.F. con il ricorso in primo grado, fosse da ricomprendere anche la domanda (implicitamente contenuta nella opposizione) di condanna alla restituzione dell’immobile nella disponibilità del conduttore.
La sentenza impugnata ha osservato che la domanda di riconsegna dell’immobile, espressamente formulata dall’appellato con l’appello incidentale, non era tale da configurare una domanda nuova, preclusa in sede di gravame dal disposto dell’art. 345 c.p.c., traducendosi la stessa in una denuncia di omessa pronuncia, tale da investire il giudice di secondo grado del potere – dovere di provvedere in proposito.
Il vizio di omessa pronunzia – secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte – non rientra fra quelli, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d’appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.(Cass. 20 luglio 2004 n. 13426).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.