Nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18-04-2011 è stato pubblicato il Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.”.
Viene specificato che gli uffici giudiziari, per dialogare con l’esterno, dovranno utilizzare lo strumento della posta elettronica certificata. I relativi indirizzi, da utilizzare unicamente per i servizi del processo telematico, saranno pubblicati sul portale dei servizi telematici.
Per la ricezione degli atti, il tradizionale sistema del deposito di documenti cartacei verrà sostituito dal sistema informatico attraverso l’attivazione delle funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici e di consultazione e gestione del fascicolo informatico. I documenti informatici, in particolare, verranno trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Con riferimento alla richiesta delle copie di atti e documenti occorrerà procedere tramite comunicazione elettrica certificata. Le copie conformi a un documento originale in formato cartaceo verranno attestate dal cancelliere con la propria firma digitale.
Scarica il testo completo D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 – (Pubblicato nella G.U. n. 89 del 18-04-2011)