Processo telematico: aggiornate le regole per le notifiche telematiche da parte degli avvocati

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Copie informatiche per immagine con valore legale se l’avvocato nella relazione di notifica dichiara la conformità all’atto originale.
E’ questa la principale novità contenuta nel Decreto ministeriale n. 48/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107  del 9 maggio scorso, “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
Il decreto risolve alcune questione che si erano poste agli operatori con la precedente versione DM 44/2011, riscrivendone l’articolo 18.
Conferma che l’avvocato dovrà procedere ad effettuare la notifica in modalità telematica allegando al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici (comparse e memorie) privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite dal successivo articolo 34.
Ma specifica, innovando rispetto alla versione precedente, che la copia informatica per immagine, estratta dall’avvocato, di un atto nato su supporto analogico acquisisce valore giuridico ed efficacia probatoria attraverso l’inserimento nella relazione di notificazione della dichiarazione di conformità all’originale.
Quindi la dichiarazione assume la stessa valenza della dichiarazione di un notaio o pubblico ufficiale.
Quanto alla procura alle liti il nuovo articolo 18 la considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto viene notificato.
Il decreto entrerà in vigore il 24 maggio prossimo.

Vai al DM 48/2013

Fonte: newsletter CNF

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