Il broker, almeno nella fase che precede la messa in contatto dell’assicurando con l’assicuratore, non è equidistante dall’uno e dall’altro ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; la sua attività, in tale fase, non può essere qualificata come mediazione di assicurazione, quanto piuttosto in termini di mandato, prestazione d’opera intellettuale, collaborazione, consulenza o altro, relativamente alla quale l’obbligo di pagare il compenso al broker grava sul soggetto che lo ha incaricato (assicurando), rimanendo l’altro contraente (assicuratore) del tutto estraneo a tale rapporto