La responsabilità gravante sul Ministero della Pubblica Istruzione, qualora gli alunni subiscano danni durante il periodo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale delle scuola, è di duplica natura. Sussiste,
per dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che
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