Mancanza dell’attestazione di conformità. In un contenzioso giunto innanzi alla Corte di Cassazione e inizialmente trattato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dinanzi alla Sesta Sezione Civile, Sottosezione Terza, il ricorrente ha depositato copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata via PEC, non corredata dall’attestazione di conformità. In tale sede, il relatore ha proposto di pronunciare l’improcedibilità del ricorso in conformità con l’orientamento espresso dalla Cass. civ., n. 30765/2017.
Alla luce del dibattimento camerale, però, è emerso che le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 22438/2018del 24 settembre 2018, hanno escluso l’improcedibilità del ricorso per deposito tempestivo di copia analogica del ricorso per cassazione in originale telematico e inviato via PEC senza attestazione di conformità nel caso in cui il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non disconosca la conformità della copia informale ricevuta.
