Richiesta pagamento premio assicurativo – D.I. – Opposizione – Notifica oltre termine di legge, Art. 644 c.p.c. – Inefficacia – Eccezione di prescrizione del credito – Infondatezza – Effetto interruttivo della domanda giudiziale – Giudizio di opposizione e accertamento della esistenza del diritto di credito
[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 4 gennaio 2010]
Nella Sentenza
“L’opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di merito finalizzato all’accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso per ingiunzione di pagamento. Pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore sostanziale (creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Peraltro, la posizione sostanziale di convenuto dell’opponente, nel giudizio di opposizione, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dall’opposto, eccependo l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest’ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto”. (Cfr. Cass. n. 2421 del 3/2/2006; Cass. n. 2573 del 23/2/2002).
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 5906/09 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, introitata nell’udienza del 24.11.2009, vertente:
T R A
MEVIOX Rxx, residente in …, elettivamente domiciliato in …., presso lo studio degli Avv.ti …. che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al decreto ingiuntivo notifcato; (opponente)
E
KKKK Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di Xxxx, in persona degli Agenti Generali dr. Tzzz e ing. Gxxx, elettivamente domiciliata in …., presso lo studio dell’Avv. …. che la rappresenta e difende per mandato in atti; (opposta)
*
Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Meviox Rxx, rappresentato e difeso come in epigrafe, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, contro la KKKK Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di Xxxx, in persona degli Agenti Generali p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir: 1) accogliere la proposta opposizione e revocare il d.i. n. 1715/2008 del 17.9.2008, notificato il 29.12.2008, in quanto inefficace ex art. 644 c.p.c.; 2) in via subordinata, accogliersi l’opposizione e revocare il detto d.i, in quanto nullo ed inammissibile, ovvero accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2952 c.c. del credito vantato; 3) vinte le spese e competenze di giudizio, con distrazione.
A fondamento della proposta opposizione, l’istante esponeva: 1) il d.i. opposto era inefficace poiché notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa codicistica; 2) inoltre, non è possibile risalire alla persona del Giudice che ha emanato il d.i., atteso che la firma apposta è illeggibile; 3) il ricorso alla procedura monitoria era inammissibile, ai sensi dell’art. 1901 c.c.. Il contratto è risolto di diritto (artt. 1453 c.c. e segg.) se l’assicuratore nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio e la rata di premio sono scaduti, non agisce per la riscossione; 4) il credito vantato è ampiamente prescritto, per essere decorso il termine di un anno, ex art 2952 c.c..
Si costituiva l’opposta KKKK Assicurazioni, Agenzia Generale di Xxxx, in persona degli Agenti Generali p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe che resisteva alla proposta opposizione e chiedeva: 1) in via principale, rigettare l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto; 2) in via subordinata, qualora trovasse accoglimento l’eccezione di inefficacia del d.i. opposto, accertato l’inadempimento delle obbligazioni dell’opponente, condannarlo al pagamento della somma di € 61,55 per la rata scaduta il 28.9.2007, oltre interessi dalla scadenza al saldo; 2) condannare controparte alle spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie tesi, essa comparente deduceva, tra l’altro: a) è indubbio che l’ingiunzione emessa in data 17.9.2008 sia stata notificata solo in data 29.12.2008. La notifica del d.i., seppure tardiva, è stata rituale nella forma e tale notifica è comunque indice della volontà di KKKK Assicurazioni di avvalersi del decreto stesso e di costituire il contraddittorio con l’ingiunto. La notificazione dell’atto di opposizione, ex art. 645 c.p.c., ha introdotto un autonomo giudizio di cognizione ordinario del quale l’esistenza del diritto fatto valere da KKKK Assicurazioni può essere legittimamente verificato dal giudice adito; b) l’eccezione di nullità del d.i. per incomprensibilità della persona del Giudice che lo ha emesso, risulta infondata; c) in ordine alla presunta inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c, alcuna violazione c’è stata poiché i credito vantato risulta certo, liquido ed esigibile; d) la rata di premio aveva scadenza al 28.9.2007, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 23.7.2008 ed il d.i. è stato reso in data 17.9.2008 e, quindi, entro un anno dalla scadenza. Del resto, la domanda giudiziale può valere come atto di costituzione in mora ex art. 2943 c.c. ed ha, quindi, efficacia di interruzione della prescrizione.
Nessun mezzo istruttorio veniva chiesto o espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione esibita, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per quanto di ragione.
Preliminarmente, è appena il caso di ricordare che: “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l’ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. (Cass. n. 21050 del 28.9.06)”. (Cfr. Trib. Benevento, 01/12/2008).
Sicché, non può revocarsi in dubbio che la tardività della notificazione del d.i. comporta l’inefficacia di tale provvedimento, ma non esclude che il giudice possa decidere sulla fondatezza della domanda giudiziale, in sede di procedimento ordinario, instaurato con l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Del resto, è noto che “L’opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di merito finalizzato all’accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso per ingiunzione di pagamento. Pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore sostanziale (creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Peraltro, la posizione sostanziale di convenuto dell’opponente, nel giudizio di opposizione, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dall’opposto, eccependo l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest’ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto”. (Cfr. Cass. n. 2421 del 3/2/2006; Cass. n. 2573 del 23/2/2002).
In tale quadro, deve convenirsi che il decreto ingiuntivo opposto va revocato perché inefficace.
Per altro verso, è del tutto risibile e giuridicamente inconsistente, l’eccezione di parte opponente, secondo cui il d.i. opposto sarebbe nullo poiché non è leggibile il nominativo del giudice che ha emanato lo stesso decreto ingiuntivo, opposto in questa sede.
Sul punto, giova ricordare a parte opponente che nessuna norma codicistica prevede che il giudice negli atti da esso resi debba apporre la propria firma leggibile. L’individuazione della provenienza del d.i. va riferita all’Autorità Giudiziaria che lo ha reso e non, certamente, nella persona fisica del giudice che ha apposto la propria firma.
Quanto, poi, alla previsione di cui all’art. 1901 c.c., va affermato che il periodo di assicurazione in corso, di cui al 3° comma del prefato art. 1901 c.c., si identifica nel lasso di tempo che dalla scadenza della rata di premio non pagata si protrae sino al termine dell’anno assicurativo, essendo irrilevanti i frazionamenti (semestrale, trimestrale o mensile).
Infine, sulla dedotta intervenuta prescrizione del diritto dell’assicuratore di pretendere il pagamento del premio, il primo comma dell’art. 2952 c.c., statuisce che: “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze”.
Nel caso in esame, la rata di premio non pagata, di € 61,55, è scaduta in data 28.9.2007, mentre il ricorso per ingiunzione di pagamento, a fronte del quale è stato reso il decreto ingiuntivo opposto in questa sede, risulta depositato in Cancelleria in data 23.7.2008.
E poiché, com’è noto, la domanda giudiziale produce, tra l’altro, l’effetto interruttivo della prescrizione, ex art. 2943 c.c., deve dedursi che nessuna prescrizione è intervenuta.
Consegue che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, mentre l’opponente, Meviox Rxx, va condannato al pagamento, in favore dell’KKKK Assicurazioni, Agenzia Generale di Xxxx, in persona degli Agenti Generali p.t., della somma di € 61,55, oltre gli interessi legali dalla scadenza della rata di premio alla data di effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate forfetariamente come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1715/08, proposta da Meviox Rxx contro la KKKK Assicurazioni, Agenzia Generale di Xxxx, in persona degli Agenti Generali p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1715/08 del 17.9.2008, reso da questa Giustizia;
2) Condanna l’opponente Meviox Rxx al pagamento, in favore dell’KKKK Assicurazioni, Agenzia Generale di Xxxx, in persona degli Agenti Generali p.t., della somma di € 61,55, oltre gli interessi legali dalla data di scadenza della rata di premio alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio che liquida forfetariamente in complessivi € 250,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 4 Gennaio 2010
Il GIUDICE COORDINATORE
Avv. Generoso Bello
vv. Generoso Bello, sentenza del 4 gennaio 201
Mooooooooooolto interessante!!!!
Cordialità.