PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile Disconoscimento scrittura privata e istanza di verificazione

Disconoscimento scrittura privata e istanza di verificazione

Tribunale Lucera, sentenza 21.02.2010

Con decreto ingiuntivo n. 41/08 del 26 febbraio 2008 veniva ingiunto a S. e alla P. Costruzioni Srl, in solido fra loro, di pagare in favore della F.S. Spa la somma di euro 82.225,41, oltre interessi di mora, per fornitura di materiale il cui pagamento era rimasto insoluto.

S. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Lucera assumendo in particolare di non aver mai sottoscritto un contratto di fornitura con la F.S. Spa e di non aver mai rilasciato alcuna garanzia personale per i pagamenti assunti dalla P. Costruzioni Srl, non essendo la relativa commissione a firma del S. e comunque non essendo S. legale rappresentante della P. Costruzioni Srl all’epoca dei fatti. Chiedeva pertanto dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opposta al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..

La F.S. Spa si costituiva deducendo fra l’altro la genericità e quindi la non idoneità delle contestazioni di S. a integrare un disconoscimento di firma ex art. 214 c.p.c., asserendo che sul retro del contestato documento di commissione vi fosse la firma del S. per avallo e garanzia dei pagamenti assunti dalla P. Costruzioni Srl.

Alla prima udienza di trattazione la difesa dell’opponente S. ribadiva “il disconoscimento della sottoscrizione “S…M…” apposta sul contratto di fornitura per avallo e garanza”, mentre la difesa della società opposta insisteva sulla irritualità del disconoscimento di firma, proponendo, solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., in via gradata, istanza di verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c..

Nelle motivazioni di cui all’esaminata sentenza, il Giudice si sofferma preliminarmente sulla ritualità del disconoscimento della sottoscrizione di garanzia, evidenziando che, per costante giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata. E pertanto non può configurare un disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., la contestazione, evidentemente generica, “di tutto quanto dedotto e prodotto da controparte in comparsa di costituzione” (Cass. 13384/05), o ancora un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. 11911/03).

Più in generale pare utile evidenziare che, a seguito della novella dell’ art. 115 c.p.c. ad opera della legge n. 69/2009, il giudice oggi (recte, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge) deve porre a fondamento della domanda i fatti non contestati in modo specifico, motivo per il quale la contestazione generica dei fatti (con il ricorso a note formule di stile quali la contestazione appunto “di tutto quanto ex adverso dedotto”) equivale in sostanza ad una mancata contestazione.

In ogni caso, nella vicenda che ci occupa, il Giudice rileva come l’opponente S. avesse chiaramente disconosciuto, sin dal primo scritto difensivo, tanto la sottoscrizione relativa al contratto di fornitura (“non ha mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con la detta società”) quanto a quella relativa all’assunzione di garanzia personale (“nè ha mai rilasciato alcuna garanzia personale atteso che la commissione n. 27585 del 28.11.2003 non è a firma dello stesso”), ribadendo poi, al verbale della prima udienza di trattazione “il disconoscimento della sottoscrizione “S..M..” apposta sul contratto di fornitura per avallo e garanzia”. Accertato pertanto il rituale disconoscimento della sottoscrizione ad opera del S., il Giudice si sofferma sull’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. proposta dalla parte opposta successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, con memoria di replica, evidenziando come, pur non volendo considerare l’atteggiamento difensivo dell’opposta incompatibile con l’istanza di verificazione (avendo sempre sostenuto l’irritualità del disconoscimento operato dall’opponente S. e quindi rinunciando implicitamente all’istanza di verificazione, cfr. Cass. 6968/06), la detta istanza fosse stata proposta tardivamente. Difatti, osserva il Giudice, pur se l’art. 216 c.p.c. non pone esplicitamente alcun limite temporale per la proposizione dell’istanza di verificazione, va rilevato che il giudizio di verificazione, proposto in corso di causa, è finalizzato all’assunzione di un documento probatorio, motivo per il quale la detta istanza, configurandosi quale richiesta istruttoria, è soggetta ai medesimi sbarramenti processuali di cui agli artt. 183, VI comma, sub 2) e 3), e 345 c.p.c. (cfr. Cass. 2411/2005); di conseguenza, parte opponente, avendo proposto l’istanza di verificazione oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni, è decaduta da tale facoltà processuale.

Il Giudice pertanto, rilevando da parte del S. il difetto della prova dell’assunzione di garanzia dell’obbligazione di pagamento assunta dalla P. Costruzioni Srl, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla condanna in solido del S. al pagamento della somma ingiunta, condannando la soccombente F.S. Spa al pagamento delle spese di lite. Rigetta invece la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avendo accolto la domanda di opposizione del S. per ragioni processuali.

Tribunale di Lucera

Sentenza 21 febbraio 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucera, in persona del dr. Michele De Palma, in funzione di giudice unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 497 dell’anno 2008

TRA

la F.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lucera presso lo studio dell’Avv. M. F. che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. F. F.,

– OPPOSTO –

CONTRO

S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. M. P. ed elettivamente domiciliato in Cancelleria,

– OPPONENTE –

– CONCLUSIONI –

All’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11.11.2009 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi. Segnatamente, la difesa di parte opponente ha chiesto: dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 41/08 del 26.2.2008 nella parte in cui ingiunge al S. di pagare immediatamente la somma di euro 82.225,41, oltre interessi, in favore della società F.S. e condannarsi quest’ultima al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di giudizio; la difesa di parte opposta ha invece richiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria delle spese di giudizio.

– RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO –

Con il decreto ingiuntivo opposto dal S. egli e la P. Costruzioni s.r.l. sono stati condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 82.225,41, oltre interessi di mora per la fornitura di materiale, riportata nelle fatture prodotte in atti (la suddetta società a fronte di tale obbligazione emetteva cinque assegni insoluti e protestati).

Nell’atto di opposizione il S. assume di non aver mai sottoscritto con la suddetta società un contratto di fornitura e di non aver mai rilasciato alcuna garanzia personale in suo favore. La società opposta, costituendosi ha, tra l’altro, contestato la genericità delle doglianze di controparte che non possono integrare un disconoscimento di firma ex art. 214 c.p.c. ed ha asserito che il S. aveva firmato, sul retro del documento di commissione, per avallo e garanzia dei pagamenti assunti dalla società Palladio Costruzioni.

Preliminarmente occorre verificare se il disconoscimento di tale ultima sottoscrizione sia avvenuto ritualmente.

In tesi generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene costantemente che il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. pur non richiedendo formule sacramentali, esige un’impugnazione chiara ed in equivoca (tra le altre, Cass. n. 11911/03) ovvero specifica e determinata (tra le altre, Cass. n. 13384/2005; n. 1591/2002).

Questa chiarezza deve desumersi non solo dalla forma assunta dalla manifestazione del pensiero (come certezza in ordine alla negazione dell’autenticità della sottoscrizione: certezza che non sussiste ove la dichiarazione della parte riveli solo un’agnostica posizione d’attesa inidonea ad assumere il significato d’un disconoscimento: Cass. n. 1744/1972), ma anche dall’oggetto, dovendo essere indicata la specifica sottoscrizione di cui si nega l’autenticità (così, Cass. n. 11911/03 cit.).

Dall’esame delle fattispecie poste alla base delle decisioni di legittimità che si sono pronunciate sul carattere chiaro ed inequivoco o meno della volontà e dell’oggetto del disconoscimento, si evince che la genericità di questo, e quindi la sua irritualità, ricorre solo in ipotesi di contestazione dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione vaghe, che non hanno messo cioè in condizione la controparte di comprendere la reale volontà processuale o comunque quale fosse la scrittura o la sottoscrizione contestata (si pensi, a Cass. n. 3474/2008, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse configurare disconoscimento la contestazione, proveniente dalla parte contro la quale la scrittura era stata prodotta, di “tutto quanto dedotto e prodotto da controparte in comparsa di costituzione”; a Cass. n. 13384/2005 cit. e n. 9543/2002 che hanno ritenuto insufficiente ad integrare il disconoscimento l’affermazione dell’inesistenza o la contestazione del fatto costitutivo contenuto nella scrittura; o ancora a Cass. n. 11911/03 cit. che ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non rituale un disconoscimento rivolto genericamente ad una pluralità di atti sottoscritti e prodotti in giudizio).

Venendo al caso di specie, deve osservarsi che nell’atto di opposizione introduttivo parte opponente ha dedotto che “L’azione monitoria proposta nei confronti del sig. M… S… è del tutto destituita di fondamento in quanto lo stesso non ha mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con la detta società né ha mai rilasciato alcuna garanzia personale atteso che la commissione n. 27585 del 28.11.2003 non è a firma dello stesso. E ciò risulta del tutto ovvio sol considerando che, al momento della sottoscrizione della commissione il sig. M…S…non era affatto il legale rappresentante della Palladio Costruzioni avendo assunto tale carica in data 9.10.2006 ben tre anni dopo la data della commissione …”

Con questa formula l’opponente ha chiaramente disconosciuto non solo la firma posta per accettazione della fornitura sul documento di commissione (“non ha mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con la detta società”) ma, per quanto qui maggiormente rileva, fondandosi la pretesa monitoria sulla posizione di garante del S., la firma relativa alla garanzia personale (“né ha mai rilasciato alcuna garanzia personale”).

Ciò risulta evidente, in primo luogo, dalla lettera dell’atto difensivo, visto che si giustifica l’omessa sottoscrizione della fornitura e della garanzia assumendo che “la commissione n. 27585 del 28.11.2003 non è a firma dello stesso”. Al di là dell’uso del singolare “firma” e non “firme”, il precedente ed immediato richiamo al contratto di fornitura ed alla garanzia, portati in un unico documento (la commissione appunto), manifesta la in equivoca volontà di disconoscere tutte e tre le firme apposte su quel documento (quelle cioè afferenti alla conclusione del contratto: quella per accettazione del medesimo e quella per adesione delle clausole c.d. vessatorie, nonché quella per avallo).

In secondo luogo, il fatto che si sia trattato di un disconoscimento espresso di tutte e tre le firme, emerge chiaramente dalla circostanza che parte opponente ha subito giustificato che il S. non avrebbe potuto sottoscrivere quegli atti poiché all’epoca della conclusione della commissione il S. stesso non era rappresentante legale della società P. Costruzioni. Ciò dimostra, stando alla prospettazione difensiva, che non poteva essere lui ad aver apposto quelle firme, riconosciute nel prosieguo dell’atto di opposizione come identiche, ad ulteriore dimostrazione che furono apposte dalla stessa mano, di un terzo però, non del S.

Quanto fin qui esposto è sufficiente per ritenere che con l’atto di opposizione l’opponente aveva già tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul documento contrattuale in questione. Va però ulteriormente evidenziato che alla prima udienza di trattazione, destinata, tra l’altro, alla precisazione delle asserzioni difensive, in apertura di verbale la difesa del S. ha ribadito “il disconoscimento della sottoscrizione “S…M..” apposta sul contratto di fornitura per avallo e garanzia”, ma a fronte di tale affermazione la difesa della società opposta ha insistito sulla irritualità del disconoscimento.

Deve pertanto concludersi nel senso che fin dall’atto di opposizione parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta nel riquadro “per avallo e garanzie dei pagamenti”.

Parte opposta nella memoria di replica ha proposto, in via gradata, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. rispetto a tale ultima sottoscrizione. In realtà, la parte in precedenza ha tacitamente rinunciato a tale istanza, essendo la stessa incompatibile con l’atteggiamento difensivo assunto fino al deposito della memoria di replica. Invero, sia nella prima udienza di trattazione che in quella del 10.12.2008, in cui ha richiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ha addotto la irritualità del disconoscimento della sottoscrizione di controparte e la non necessità della verificazione della medesima (del resto, in una situazione analoga, la Suprema Corte ha sostenuto che la proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscerla, sicché una volta formulata la suddetta istanza si verifica una rinuncia tacita all’eccezione che non può più essere revocata; Cass. n. 6968/2006).

In ogni caso, pur volendo negare tale rinuncia implicita, deve ritenersi che parte opposta è decaduta dalla facoltà processuale di proporre l’istanza di verificazione.

Sebbene questo giudice sia consapevole che è discusso il regime di decadenza dell’istanza di verificazione, atteso che l’art. 216 c.p.c. non indica alcun termine di decadenza ed è rimasto invariato pur a seguito delle novelle legislative succedutesi nel tempo, ritiene che tale istanza incontri il limite temporale di tutte le altra istanze probatorie.

Invero, il giudizio di verificazione proposto in corso di causa dà luogo ad un procedimento incidentale, finalizzato all’utilizzazione nel processo della prova documentale. In altri termini, il giudizio de quo si risolve nel produrre l’effetto istruttorio delle utilizzabilità del documento come mezzo di prova e non è dunque altro che un episodio o un incidente istruttorio. Ne deriva che la relativa istanza rientra nell’attività istruttoria delle parti e perciò, malgrado il mancato coordinamento tra l’art. 216 c.p.c. con gli artt. 183, comma 6, nn. 2) e 3), e 345 c.p.c., soggiace ai medesimi sbarramenti temporali delle altre richieste istruttorie.

D’altronde, a parte l’inconveniente pratico dato dal permanere dell’incertezza dell’efficacia probatoria del documento disconosciuto, la verificazione mira appunto a far acquistare al documento tale efficacia, vanificata dal disconoscimento, talché la parte che intende valersene è gravata da un onere probatorio analogo a quello cui aveva inteso assolvere con l’originaria produzione.

In questo senso si è pure espressa la Suprema Corte (Cass. n. 2411/2005), osservando che il procedimento incidentale di verificazione di scrittura privata disconosciuta ha, diversamente da quello proposto in via principale, funzione strumentale e finalità istruttorie, inquadrandosi nell’ambito dell’attività probatoria delle parti, in quanto esso non risulta fine a sé stesso, bensì preordinato all’utilizzazione, nel processo, della prova documentale. Ne discende che la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l’istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (entro il termine, cioè, entro il quale è possibile la produzione del documento).

Nel caso di specie, non solo l’istanza di verificazione non è stata proposta entro i concessi termini per la formulazione dei messi istruttori, ma, come visto, è stata avanzata solo, in via subordinata, con la memoria di replica, quindi oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni che, com’è noto, segna l’estremo limite di ogni preclusione.

In conclusione, atteso il disconoscimento della sottoscrizione apposta nel riquadro “per avallo e garanzie dei pagamenti” da parte del S. e la rinuncia alla verificazione ovvero la mancata proposizione dell’istanza di verificazione da parte della società opposta, deve ritenersi che difetta in atti la prova dell’assunzione da parte di quest’ultimo della garanzia in questione (il documento recante l’avallo non può provare infatti il rapporto di garanzia), con la conseguenza che deve dichiararsi che il S. non è personalmente obbligato, nella qualità di garante, nei confronti della F.S. s.p.a., il che comporta la nullità del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla parte in cui condanna, in solido, il S. al pagamento della somma ivi indicata, relativa al rapporto di fornitura, nonché al pagamento delle spese processuali.

Va invece rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. dal momento che non sussitono elementi in atti per poter ritenete la temerarietà della domanda monitoria nei conforti del S., atteso che il giudizio di opposizione si è concluso in favore dell’opponente per ragioni eminentemente processuali.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucera, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da S.M. nei confronti della F.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

1) dichiara che il S. non è personalmente obbligato, nella qualità di garante, nei confronti della F.S. s.p.a. e, per l’effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla parte in cui condanna, in solido, il S. al pagamento della somma di euro 82.225,41, oltre interessi moratori, nonché al pagamento delle spese processuali;

2) condanna la F.S. s.p.a. al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di opposizione in favore del S. che liquida in complessivi euro 4.037,00, di cui euro 280,00 per esborsi, euro 1.657,00 per diritti ed euro 2.100,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti.

Così deciso in Lucera, il 21.2.2010.

IL GIUDICE

dr. Michele De Palma

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