Il testo recepisce anche le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato: sia per l’assenza del preventivo di massima, che diventa al comma 6 dell’articolo 1, «elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso»; sia per atteggiamenti dilatori dei legali «tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli», ed inoltre «elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso».
Altra modifica quella che porterà il giudice, chiamato alla valutazione, all’applicazione delle norme contenute nel regolamento in maniera analogica anche ai casi non espressamente regolati dal regolamento stesso.
Per quanto riguarda gli avvocati, i parametri non riguardano le spese, gli oneri e i contributi connessi alla lite mentre comprendono i costi degli ausiliari di fiducia del professionista, escluso il consulente di parte, fiduciario del cliente.
Per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il compenso è liquidato per fasi: studio della controversia – fase introduttiva – istruttoria – decisoria – esecutiva; i parametri in realtà sono elastici, in virtù del principio di libertà della tariffa (art. 1 del decreto relativo agli avvocati); fatta salva la possibilità di aumentare del 40% il compenso del legale nel caso di raggiungimento di un accordo conciliativo in fase di mediazione.
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