Dopo le pronunce gemelle delle sezioni unite (Cass. SS.UU. nn. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012) il Tribunale di Verona, nella sentenza riportata di seguito, prova a risolvere alcuni dei dubbi generati, affrontando il problema delle norme in base alle quale liquidare, a seguito dell’abrogazione delle tariffe forensi, le attività professionali svolte dagli avvocati nell’interesse dei propri clienti.
Tribunale Verona, sez. IV civile, sentenza 16.10.2012
All’esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione IV Civile, dott. Massimo Vaccari
Definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.
da
X, (C.F. OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avv. Roberta Fontanile del foro di Verona
ATTRICE
contro
K. Car s.r.l. in liquidazione (P.I.V.A. 00476240239), rappresentata e difesa dall’Avv. S.Perusi del foro di Verona
CONVENUTA
L’attrice ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale, nelle forme del rito sommario di cognizione, la concessionaria di autoveicoli K. Car S.r.l, assumendo di aver svolto, nell’interesse della stessa, a decorrere dall’ottobre 2009, alcune prestazioni professionali meglio descritte nel ricorso, di cui due (rectius: tre) di carattere stragiudiziale, e di aver maturato, a seguito di esse, un credito complessivo di euro 14.992,55 a titolo di corrispettivo. Ha pertanto chiesto che la convenuta venisse condannata al pagamento della predetta somma, o di quella maggiore o minore che fosse risultata di giustizia, in proprio favore.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha resistito alla domanda avversaria, deducendo, in primo luogo, di nulla sapere dell’attività che controparte aveva assunto di aver svolto nel proprio interesse poiché, a suo dire, i rapporti con essa erano sempre stati tenuti da un proprio consulente, tale rag. Y., con i quali aveva interrotto i rapporti da tempo.
La resistente ha anche contestato integralmente la congruità delle somme richieste dall’attrice e la corrispondenza di esse con l’attività che l’avv. X. aveva assunto di aver svolto, deducendo che la verifica sul punto avrebbe dovuto essere approfondita, dal momento che la richiesta di quest’ultima non era stata corredata dalla produzione delle parcelle munite del parere del Consiglio dell’ordine.
All’udienza del 1 marzo 2012 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183 comma 6° nn.1 c.p.c e. a seguito del deposito di tali memorie, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie delle parti e fissato udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Ciò detto con riguardo alle prospettazioni delle parti e all’iter del giudizio, deve affermarsi la piena fondatezza della domanda di parte attrice, che pertanto merita di essere accolta.
La convenuta ad addotto, quale primo motivo per resistere alla pretesa dell’avv. X., di non essere stata al corrente delle specifiche attività che ella ha affermato di aver svolto nel suo interesse e pertanto ha implicitamente dedotto il mancato assolvimento da parte del professionista dell’obbligo informativo ad esse relativo.
Con riguardo a tale profilo è opportuno precisare che questo giudice condivide appieno l’approdo di una recente giurisprudenza di merito (Trib. di L’Aquila, 2 agosto 2011, inedita) che ha affermato che l’attività informativa, o lato sensu consultiva, del professionista intellettuale rappresenti l’oggetto primario della prestazione professionale ed, insieme, il presupposto sul quale si fonda la successiva definizione delle ulteriori attività che formano oggetto del contratto di prestazione d’opera intellettuale. Tale conclusione discende dalla premessa che il committente nel contratto d’opera intellettuale è contraente debole, come ha precisato il tribunale abruzzese, “non per ragioni di natura economica o di struttura del mercato ma di ignoranza delle cognizioni tecniche necessarie per sorvegliare lo svolgimento dell’attività del professionista”. Se si condivide questa ricostruzione è evidente come il profilo dell’assolvimento degli obblighi informativi e quello, ad esso strettamente connesso, del coinvolgimento del cliente nelle iniziative che il professionista intenda assumere abbiano un rilievo particolare nell’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale.
Una volta chiarito ciò sotto il profilo teorico, e tornando al caso di specie, si deve osservare come il sopra citato assunto di parte convenuta sia drasticamente smentito dalla copiosa documentazione che l’attrice ha prodotto con la memoria ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.
Tali evidenze, infatti, valgono a fornire adeguata prova non solo delle singole prestazioni che l’attrice ha reso alla convenuta ma anche della piena consapevolezza delle medesime da parte della K. Car, già all’epoca a cui risalgono.
Con riguardo alle tre pratiche di carattere stragiudiziale indicate dall’attrice (K. Car – C. e M., K. Car-R. e K. Car-H.) assume rilievo nei termini predetti la corrispondenza che l’avv. X. intrattenne con i legali delle controparti, poiché le missive dell’attrice contengono numerosi dettagli, anche di carattere tecnico, che dovevano necessariamente provenire dalla convenuta, con tutta probabilità a seguito di sollecitazione dello stesso professionista. Né può trascurarsi che le lettere con le quali le controparti della K. avanzarono per la prima volta richieste economiche risultano essere state indirizzate direttamente alla convenuta, cosicché da tale circostanza può evincersi che fosse stata la stessa K. ad incaricare l’attrice di tenere i contatti con quei soggetti.
A ciò aggiungasi che, con riferimento alle pratiche K. Car – C. e M. e K. Car-H., sono state dimesse delle e-mail provenienti da una impiegata della K. Car (tale K. C.), non contestate né con riguardo alla loro provenienza né con riguardo al loro contenuto, che acclarano come l’attrice riferisse il contenuto dalle missive ricevute dai difensori della controparte alla Y., al fine di acquisire le informazioni utili a riscontrare adeguatamente le stesse.
Per quanto attiene alla pratica K. Car – R. la corrispondenza succitata dà anche conto dell’esperimento di un tentativo di conciliazione davanti alla commissione provinciale del lavoro, che ebbe esito negativo ma al quale necessariamente partecipò un legale rappresentante della convenuta.
Per quanto riguarda la pratica K. Car- E. è stato prodotto il verbale della causa relativa, svoltasi davanti a questo Tribunale, dal quale risulta come la convenuta non si fosse costituita in giudizio ma, alla prima udienza, fosse comparso il legale rappresentante di essa, riconoscendo l’inadempimento e, come a seguito di ciò, fosse stata raggiunta una conciliazione giudiziale il cui verbale è stato parimenti prodotto.
Quanto invece alla pratica K. – Car V. la piena condivisione da parte della convenuta all’attività giudiziale svolta dall’attrice è stata comprovata dalla produzione della comparsa di costituzione e risposta, recante a margine la procura sottoscritta dal legale rappresentante della attrice, nonché dei verbali di causa dai quali risulta che, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. e la decisione del G.I. sulle istanze in esse contenute, le parti comparvero davanti al giudice per dare atto del raggiungimento di un accordo transattivo (cfr. verbale dell’udienza del 30 novembre 2010), a seguito del quale la causa venne abbandonata.
Anche le contestazioni mosse dalla convenuta al quantum della pretesa di parte attrice vanno disattese.
Alla luce del disposto dell’art. 2233, primo comma, c.c. la preventiva acquisizione del parere del consiglio dell’ordine non è necessaria allorché, come nel caso di specie, il credito del professionista sia stato determinato sulla base di una tariffa approvata nelle forme di legge (nel caso di specie si tratta del d.m.127/2004) e per il recupero di esso si opti per il giudizio ordinario, anziché per il procedimento monitorio.
In tale ipotesi la valutazione della congruità degli importi richiesti e della corrispondenza di essi con quelli riportati nella tariffa può essere effettuata dal giudice in base ai criteri fissati nel succitato regolamento, tenuto conto dei rilievi del debitore, che peraltro nel caso di specie, sono del tutto generici.
Ciò detto occorre stabilire se al fine di determinare la somma da riconoscere all’attrice a titolo di corrispettivo per l’attività svolta in favore della convenuta, debba applicarsi la tariffa forense (d.m. 127/2004), che è stata abrogata dall’art. 9 comma 1 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, o piuttosto il regolamento 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, tra le quali è compresa quella di avvocato, che è entrato in vigore in data 23 agosto 2012, in attuazione dell’art. 9, comma 2, primo periodo del d.l. 1/2012.
E’ opportuno rammentare che l’art. 9, comma 1, del predetto decreto legge ha abrogato, con effetto dal 24 gennaio 2012, le tariffe delle professioni regolamentate e che, in sede di conversione, è stato aggiunto un comma, il terzo, che ha previsto che le tariffe vigenti alla data in vigore del decreto continuassero ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Orbene il regolamento 140/2012, che ha natura sia di fonte di diritto sostanziale, dal momento che fissa, in difetto di accordo tra le parti, i parametri per la determinazione del compenso spettante al professionista nei confronti del proprio cliente, non contiene norme di diritto transitorio né esse sono rinvenibili nell’art. 9, se non la già citata proroga dell’applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 “limitatamente alle liquidazioni giudiziali”.
L’art. 41 del regolamento 140/2012 invece prevede che:”le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.
Si tratta allora di stabilire quale sia l’ambito di efficacia temporale del nuovo regime dei parametri ed in particolare se esso si applichi anche alle prestazioni professionali svolte, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore, con la precisazione che tale verifica va compiuta in virtù del criterio interpretativo di cui all’art. 11 disp. prel., che impone di valutare se la norma nella sua interpretazione retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme costituzionali.
Ciò detto pare a chi scrive che le disposizioni di diritto sostanziale contenute nel d.l.1/2012 e nel d.m.140/2012 non possano che riferirsi ai rapporti di mandato sorti successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012, analogamente a quanto accaduto con l’art.2, comma 2 bis, del d.l. 223/2006, che ha introdotto l’obbligo della forma scritta per l’accordo sul compenso dell’avvocato.
Depone a favore di tale conclusione innanzitutto la scelta di fondo, compiuta con la riforma, di ridurre a due (accordo o, in caso di mancanza o di invalidità di esso, liquidazione giudiziale), rispetto ai quattro originariamente previsti dall’art. 2233, primo comma, c.c., i criteri di determinazione del compenso del professionista.
A ciò si aggiunga che l’art. 9, comma 4, del d.l. 1/2012 ha posto a carico del professionista alcuni specifici obblighi informativi, primo fra tutti quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che sono ipotizzabili solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tantomeno rispetto a quelli esauriti.
Ancora l’applicazione dei parametri ad accordi raggiunti prima del 25 gennaio 2012, e che proseguano dopo tale data, è irragionevole se si considera che: tali contratti sono stati etero-integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell’avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell’incarico. Questo diritto verrebbe pregiudicato dal nuovo sistema senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a giustificare l’applicazione retroattiva dello stesso.
Per cogliere appieno tale profilo occorre considerare che, avuto riguardo, in particolare, all’entità dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m.140/2012 e alle norme sanzionatorie, come gli artt. 10 e 4, ultimo comma (disposizione che si riferisce alle liquidazioni ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e che riguarda i difensori di entrambe le parti), in esso contenute il nuovo sistema è, nel suo complesso e in astratto, meno favorevole, rispetto a quello previgente, sia per la parte vittoriosa del giudizio che per il difensore di essa che per il soccombente.
La predetta conclusione è ancor più inaccettabile nei casi, come quello di specie, in cui il mandato professionale sia stato conferito ed anche interamente eseguito prima della data di entrata in vigore del d.l.1/2012.
Infatti se ad essi si applicasse il nuovo sistema, e quindi i parametri, non essendo stata allegata né dimostrata l’esistenza di un accordo scritto sulla entità del compenso, si pregiudicherebbe il diritto di credito del professionista che non solo è sorto ma è addirittura divenuto esigibile prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema.
Né, d’altro canto, è in nessun modo pensabile che le condizioni economiche di un rapporto, interrottosi in modo non amichevole, possano essere, di norma, rinegoziate sulla base dei nuovi criteri, per l’intuibile impossibilità per il professionista di ristabilire un contatto con il cliente, nel momento in cui questi ha dimostrato totale indisponibilità a ciò, sottraendosi anche alla richiesta di pagamento del compenso.
A conferma di quanto detto vale la pena evidenziare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle recentissime pronunce nn.17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 abbiano affermato, sia pure con riferimento al diverso problema della applicazione dei parametri alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., che, qualora la attività difensiva giudiziale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle tariffe, queste continuino a trovare applicazione.
Una volta chiariti i sopra esposti profili può procedersi a quantificare l’ammontare del corrispettivo spettante all’attrice per le prestazioni per cui è causa. I valori delle pratiche e delle controversie sono stati calcolati correttamente sulla base dei criteri previsti per l’attività giudiziale e per quella stragiudiziale, rispettivamente, dall’art.6 comma 1 e dall’art. 5 comma 1 tabella D stragiudiziale del d.m. 127/2004, oltre a non essere stati specificamente contestati dalla convenuta. Pienamente condivisibile è stata anche la scelta di determinare l’entità degli onorari sulla base dei valori medi contemplati dalla tariffa per ciascuna delle voci di prestazione, ad eccezione della pratica K. Car – Raimondi. L’attrice infatti non ha tenuto conto che, in virtù dell’art. 1, comma 4, del capitolo 3 della tariffa forense, per le pratiche di lavoro gli onorari sono ridotti della metà cosicché essi vanno rideterminati nei seguenti termini: euro 535,00 per esame e studio pratica, euro 150,00 per n.3 conferenze di trattazione, euro 135,00 per lettere o comunicazione telefonica e telematica ed euro 200,00 per assistenza alla procedura di conciliazione per un totale di euro 1020,00, ai quali vanno aggiunti euro 13,00 per diritti ed euro 20,00 per spese non imponibili oltre al 12,5 % per rimborso forfetario spese generali su diritti e onorari (euro 129,25), per un totale di euro 1.182,25.
Per quanto riguarda la controversia K. – Edil Service s.a.s. non possono riconoscersi all’attrice gli onorari e i diritti che ella ha calcolato sul presupposto erroneo della costituzione in giudizio della convenuta, poiché, come si è detto, essa rimase contumace e nemmeno risulta che fosse stata redatta la comparsa di costituzione e risposta.
All’avv. X. spettano pertanto: euro 1.105,00 (di cui 735,00 per studio della controversia ed euro 370,00 per consultazione con il cliente) a titolo di onorari ed euro 206,00 (di cui euro 103,00 per consultazioni con il cliente ed euro 103,00 per corrispondenza informativa) a titolo di diritti. Vanno riconosciuti anche euro 27,00 per spese imponibili ed euro 163,87 per rimborso spese generali per un totale di euro 1.665,74.
Ai predetti importi devono aggiungersi quello di Euro 1.778,38 per la pratica K. Car – C., euro 1.643,38 per la pratica H. ed euro 3.614,75 per la pratica Y.Car V., Su tutti gli importi riconosciuti all’attrice spettano anche Cpa e Iva come per legge.
L’entità complessiva del corrispettivo al quale ha diritto l’attrice è pertanto di euro 9.884,50, oltre accessori e sull’importo imponibile così determinato spettano gli interessi di mora al tasso legale dalla notifica del ricorso introduttivo al saldo.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della resistente in applicazione del criterio della soccombenza. Alla relativa liquidazione si deve procedere sulla base di parametri introdotti dalla d.m140/2012 alla luce della indicazione fornita dalle pronunce delle Sezioni Unite sopra richiamate secondo cui i nuovi parametri sono da applicare “ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto precisato e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte svolta in epoca precedente quanto ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.
A ben vedere la Suprema Corte ha assimilato la abrogazione del sistema tariffario e la sostituzione di esso con il regime dei parametri all’ipotesi, già esaminata dalla giurisprudenza in passato, della successione delle tariffe professionali forensi e ha quindi ribadito l’orientamento, ripetutamente espresso sul punto, secondo il quale, tenuto conto del carattere unitario della prestazione difensiva, gli onorari devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale (cfr. tra le tante Cass. 19/12/2008 n. 29880 e Cass. 3/8/2007 n. 17059).
E’ evidente poi, che, secondo il giudice di legittimità, il momento in cui l’incarico professionale avente ad oggetto una attività difensiva giudiziale si può considerare concluso è quello immediatamente precedente la decisione o la liquidazione.
Poiché nel caso di specie il sopra citato momento corrisponde alla udienza di discussione, che si è tenuta il 9 e il 16 ottobre, quindi dopo l’entrata in vigore del d.m. 140/2012, il compenso per l’intera attività difensiva svolta nel presente giudizio va quantificato in base ai parametri.
Orbene, poiché l’entità del credito riconosciuto all’attrice rientra nello scaglione delle cause di valore fino ad euro 25.000,00 e che non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi di riferimento previsti dalla tabella A Avvocati del regolamento 140/2012 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria del succitato scaglione, mentre, per quanto riguarda la fase istruttoria, la considerazione che essa si è esaurita nella sola formulazione delle memorie ai sensi dell’art. 183 cpc induce a ridurre il valore medio previsto dal regolamento 140/2012 ad euro 400,00, si arriva ad un compenso totale per la fase di merito di euro 1.950,00.
All’attrice spetta anche, rispetto a tale fase, un rimborso spese quantificabile in euro 103,00 atitolo di ripetizione dell’ammontare del contributo unificato, in euro 13,00 per diritti di copia e in euro 10,00 per spese di notifica. Ai predetti importi va aggiunto il compenso per la fase cautelare in corso di causa, rispetto alla quale occorre considerare che le prime due fasi in cui essa si è articolata coincidono, in parte con le corrispondenti fasi del giudizio di merito, cosicchè per esse può riconoscersi, rispettivamente, un compenso di euro 300,00 per la fase di studio ed un compenso di euro 150,00 per la fase introduttiva. Per la fase decisoria può invece riconoscersi un compenso di euro 350,00 tenuto conto del limitato impegno richiesto da essa. A titolo di rimborso delle spese di notifica, sempre della fase cautelare, spetta invece la somma di euro 30,00.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta condanna la convenuta a corrispondere all’attrice la somma di euro 9.884,50, oltre accessori, e interessi di mora al tasso legale, calcolati sulla predetta somma imponibile dalla notifica del ricorso introduttivo al saldo;
condanna la convenuta a rifondere all’attrice le spese della fase cautelare in corso di causa che liquida nella somma di euro 830,00, di 800,00 per compenso ed il resto per spese, e quelle del giudizio di merito che liquida nella somma complessiva di euro 2.076,00, di cui euro 1.950,00 per compenso ed euro 126,00 per spese, oltre accessori di legge, per l’attività difensiva prestata nella fase di merito.
Verona 16 ottobre 2012.