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SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Studio Legale Avv. Paolo Alfano Giurisprudenza civile L’operaio schiacciato da macchinario durante i lavori di manutenzione della strada ha diritto al risarcimento danni da rc auto

L’operaio schiacciato da macchinario durante i lavori di manutenzione della strada ha diritto al risarcimento danni da rc auto

cantiere

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-04-2013, n. 8086

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5702/2007 proposto da:

P.A. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege” in Roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato INGLETTI Gennaro giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.L.M. (OMISSIS), B.A.M. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELSINA 71, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato CORVAGLIA Luigi giusta delega in atti;

FALLIMENTO S.I.CON. S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo curatore Avv. M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato MORLACCHINI FILIPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO giusta delega in atti;

– controricorrenti-

e contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., I.N.A.I.L.;

– intimati –

sul ricorso 7797/2007 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. V.P. Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TARANTINO CRISTOFARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI ANDREA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore speciale Dr. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICCINNO SILVIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

P.A., B.G., B.A.M., R. L.M., FALLIMENTO S.I.CON. S.R.L.;

– intimati –

sul ricorso 8005/2007 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore speciale Dr. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICCINNO SILVIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO S.I.CON. S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo curatore Avv. M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato MORLACCHINI FILIPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO giusta delega in atti;

– controricorrenti ù contro

P.A., R.M.L., B.A.M., B. G., I.N.A.I.L.;

– intimati ù sul ricorso 8581/2007 proposto da:

R.L.M. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS), B.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato CORVAGLIA LUIGI giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.A. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato INGLETTI GENNARO giusta delega in atti;

FALLIMENTO S.I.CON. S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo curatore Avv. M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato MORLACCHINI FILIPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

I.N.A.I.L., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 11595/2007 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore speciale Dr. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICCINNO SILVIO giusta delega in atti;

– ricorrente ù contro

B.A.M., B.G., R.L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/01/2006, R.G.N. 173/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARIANGELA RAO per delega;

udito l’Avvocato LUIGI CORVAGLIA;

udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Nel novembre del 1994, R.M.L. ed i figli B. A. e B.G. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Lecce, P.A., la S.I.CON srl e la Milano assicurazioni, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto B. V., rimasto schiacciato, nel corso dei lavori di allargamento della strada (OMISSIS), dalla motopala guidata dal P. – condannato in sede penale dal pretore di Otranto per omicidio colposo, reato dal quale sarebbe stato invece assolto l’amministratore della ditta Sicon, per la quale lavoravano tanto la vittima quanto il responsabile dell’incidente.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando in solido il P., la Milano assicurazioni e la curatela del fallimento Sicon – nella more subentrata alla società non più in bonis – al pagamento della somma di 69 mila Euro in favore della R., di 30 mila 987 Euro in favore di B.A. e di 46 mila 400 Euro in favore di B.G.. Venne altresì accolta la domanda di rivalsa dell’Inail, che aveva indennizzato l’infortunio sul lavoro subito dalla vittima corrispondendo agli eredi la somma di L. 140 milioni.

La corte di appello di Lecce, investita del gravame proposto in via principale dalla Milano assicurazioni e in via incidentale dal P. e dalla curatela fallimentare, accolse l’impugnazione principale, rigettando la domanda risarcitoria così come proposta nei confronti della Milano; dichiarò improcedibili le istanze proposte nei confronti della curatela fallimentare; ridusse le somme al cui pagamento il P. era stato condannato a 56.800 Euro in favore della R., a 26.600 Euro in favore di B.A., a 41.300 Euro in favore di B.G..

Nel procedimento 5702/07, la sentenza è stata impugnata da P. A. con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.

Resistono L’Inail e la Milano con controricorso integrato da ricorso incidentale (condizionato quello dell’istituto assicurativo).

Resistono altresì con controricorso i congiunti del B. e la curatela fallimentare.

Nel procedimento 8581/07, la sentenza è stata impugnata dagli eredi B. con ricorso articolato in 2 motivi, cui resistono la Milano (con controricorso integrato da ricorso incidentale condizionato) ed P.A..

Motivi della decisione

I ricorsi, aventi ad oggetto la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Con il primo motivo del ricorso principale ( P.), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., nonchè della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18 e del D.P.R. n. 973 del 1970, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura è fondata.

Difformemente da quanto costantemente e consonantemente affermato dalla giurisprudenza di questa corte regolatrice, il giudice territoriale ha ritenuto impredicabile, nella specie, una vicenda di circolazione stradale, adottando la (erronea) motivazione secondo la quale, pur trovandosi la motopala condotta dal P. su di una strada aperta al pubblico, detto veicolo “non stava effettuando una tappa di trasferimento da un luogo all’altro, nè era in sosta, ma lavorava all’ampliamento della carreggiata stradale”.

L’erroneità di tale assunto emerge, ictu oculi, dalla sicura irrilevanza della natura e dello scopo del movimento del veicolo, e dalla speculare, esclusiva rilevanza della circostanza che lo stesso si trovi (anche in sosta, secondo la giurisprudenza di questa corte) su di una strada soggetta ad uso pubblico (per tale intendendosi l’apertura della sede stradale ad un numero indeterminato di persone). Incontestata nella specie tale ultimo presupposto di fatto – ed a prescindere dalla (pur rilevante) circostanza, riferita in sede di assunzione testimoniale, secondo cui l’incidente sarebbe avvenuto a centro strada durante la retromarcia che la motopala stava eseguendo per allontanarsi dal punto in cui aveva operato -, la sentenza va, sul punto, necessariamente cassata, con conseguente accoglimento del ricorso incidentale dell’Inail nonchè del primo motivo del ricorso R. (che lamentano entrambi la stessa violazione di legge), ed altrettanto conseguente rigetto del ricorso incidentale Milano Assicurazioni (che instava, viceversa, per la conferma in parte qua della sentenza di appello).

Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e art. 2054 c.c., con riferimento all’art. 36 c.p.c., n. 3.

Lamenta il ricorrente che erroneamente la corte salentina aveva ritenuto il giudicato penale ostativo al riesame della condotta del danneggiato ai fini di un accertamento del concorso di colpa dello stesso.

La censura è fondata, attesa il contrasto della motivazione dell’impugnata sentenza con l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte regolatrice, che ha ricevuto l’autorevole avallo dello stesso giudice delle leggi (Corte Cost. n. 233 del 2003), e dal quale è legittimo inferire che il mancato esame, nel corso del giudizio penale, della questione del concorso di colpa del danneggiato (come accaduto nella specie) non impedisce al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti.

Con il secondo motivo del ricorso R. (erroneamente rubricato al folio 13 come primo), si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) ed erronea valutazione da parte della corte territoriale della statuizione del primo giudice in ordine alla causale del danno effettivamente liquidato.

Il motivo è fondato, risultando ex actis che la liquidazione del danno in prime cure ebbe riguardo – nonostante il riferimento anche al danno biologico – al solo danno morale, e risultando altrettanto ex actis che il giudice di appello ha a sua volta confermato di volersi attenere alle tabelle in uso presso la corte salentina – onde il giudice di rinvio rideterminerà, alla luce di tali criteri, l’entità del solo danno morale dovuto ai ricorrenti, essendosi sul punto formato il giudicato.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale ed i ricorsi incidentali Inail e R., rigetta il ricorso incidentale della Milano s.p.a., cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013

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