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In assenza di riconoscimento da parte del venditore, al compratore che lamenti vizi della cosa acquistata incombe sia l’onere della prova dell’esistenza dei vizi, sia della tempestività della relativa denuncia nei termini di legge (art. 1495 cc), trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione; tale denuncia, tuttavia, può essere fatta, in difetto di diversa previsione contrattuale, con qualunque mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.
Tribunale di Modena (Conte V.) sentenza n. 18 del 5 gennaio 2016
NOTA: In senso conforme, Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 19146 del 9/8/2013.
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