+39 0975 890243 : +39 347 5175268
Per l’errato inserimento dei dati nell’elenco telefonico vanno risarciti i danni.
[ Giudice di Pace di Marigliano, sentenza del 2 febbraio 2009 ]
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO
Il Giudice di Pace di Marigliano, nella persona della dr.ssa Giuliana Lucia Bossone,ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esecutiva per legge nella causa iscritta al n° 2032 R.G. dell’ anno 2007, promossa
da
TIZIO, MEVIO, CAIA cod. fisc. xxxxxxxx ,quali eredi di SEMPRONIO, deceduto in data //./0. 200/, rappresentati e difesi dall’ avv. //// elettivamente domiciliati in / … (parte attrice)
contro
Telecom Italia s.p.a , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ///// elettivamente domiciliata in … presso l’avv. … (convenuta)
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
ConclusioniI
Come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Telecom Italia s. p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni — patrimoniali e non – patiti a seguito dell’ inadempimento contrattuale della convenuta Telecom Italia s. p. a. , consistente nell’ errato inserimento dei dati della loro utenza telefonica e nel mancato funzionamento del servizio ADSL, nella misura che sarà ritenuta di
giustizia, oltre le spese di giudizio con attribuzione.
Argomentava che mentre la residenza del nucleo familiare Sempronio è fissato a tutt’ oggi in xxxxx ,alla via xxxxxx, l’utenza telefonica degli istanti viene invece riportata nell’ elenco telefonico di xxxxxxx alla via xxxxxxx .
In data 0/. 0/. 200/ la Telecom propose agli istanti la installazione della linea ADSL free, proposta accettata dagli attori. Contemporaneamente veniva disattivata la linea ISDN con ritiro della borchia, con il patto che entro una settimana sarebbe stato consegnato il modem ADSL. Detto modem veniva consegnato con notevole ritardo, in quanto spedito all’indirizzo errato come da elenco telefonico, ma la linea non veniva mai attivata. Pertanto si rivolgeva alla intestata Giustizia al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa, vinte le spese di lite.
Alla fissata udienza si costituiva la società convenuta eccependo la inammissibilità della domanda per assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione, e, nel merito, chiedendo il rigetto della stessa per infondatezza.
Precisate le conclusioni all’ udienza del 16. 01. 2008, la causa veniva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l’eccezione di improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dal momento che gli istanti, come risulta dalla documentazione prodotta, hanno esperito il tentativo di conciliazione presso il CORECOM della Campania.
Nulla quaestio, quindi, sulla proponibilità dell’azione.
Con riguardo al merito vanno disattese le eccezioni e deduzioni di controparte.
Dall’ esame degli atti viene in rilievo che la domanda attrice, per quanto di ragione, è meritevole di positivo accoglimento per i motivi di fatto e di diritto di seguito indicati ed in aderenza ai principi di equità. Al riguardo si deve tener conto dei dati obiettivi contenuti nella copiosa documentazione prodotta da parte attrice, nonché dell’ assenza di elementi contrari provenienti da controparte, che si è limitata ad una generica negazione dei fatti addotti, sia con riguardo alla mancata attivazione della linea ADSL che al palese errore di inserimento dei dati dell’utenza telefonica di xxxxxxx nell’elenco di Marigliano e non del comune di …., dove la famiglia ha la propria residenza e la propria dimora.
Quest’ ultimo fatto si evince. infatti, sulla scorta della documentazione — elenco Pagine Bianche esibito in originale da parte attrice in corso di causa.
Dall’osservazione dei fatti come sopra esposti viene in chiara evidenza la responsabilità per l’ inadempimento dell’ obbligazione contrattuale da parte della convenuta Telecom Italia s.p.a. per illiceità del comportamento della stessa nella gestione dei rapporti con il cliente nonché per la mancata attivazione dei servizi richiesti. In tale ottica, applicando i principi inerenti al contratto di somministrazione in essere tra l’utente e la Telecom Italia s.p.a., la società di telecomunicazioni è tenuta al risarcimento dei danni provocati alla parte attrice per effetto ed in conseguenza dell’ inadempimento come sopra rilevato.
Tale comportamento illecito, reiterato nel tempo, configura anche un abuso di una posizione dominante e come tale integra la violazione del principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale, con violazione dell’ art. 1175 c.c. nonché della legge n. 281/98 posta a tutela del consumatore.
Per quanto si è detto,esaminata la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice. si deve osservare in linea preliminare che non è possibile dar luogo ad alcuna liquidazione del danno patrimoniale in quanto nessun elemento probatorio è stato fornito, così da poter determinare l’entità del danno subito.
In ordine, invece, alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivato agli attori in conseguenza di quanto subito, con riflessi nella vita di relazione, si ritiene che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere . Al riguardo, infatti, si deve considerare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno aperto la strada alla risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona che, pur non avendo una valutazione economica, possono condurre ad un pregiudizio nella quotidianità di un soggetto. Passando al caso di specie,non vi è dubbio che alla parte attrice sia derivato un d anno ingiusto in conseguenza dell’ inadempimento contrattuale della Telecom Italia s.p.a. e del comportamento tenuto dalla società che, dimostrando indifferenza ed insensibilità, non ha inteso offrire alcun riscontro ai vari solleciti e richieste, determinando così nell’ utente uno stato di disagio che ha inciso negativamente per diverso tempo sulla qualità della vita del’ utente stesso.
Ciò posto, ai fini della liquidazione di tale danno,non provato in assenza di chiari elementi nel suo preciso ammontare ma di certo nella sua esistenza, soccorre il principio di cui all’ art. 1226 c.c. In forza del quale si ritiene equo stimare in € 500 il danno non patrimoniale subito, con conseguente obbligo del risarcimento a carico della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice di pace di Marigliano dr.ssa Giuliana Bossone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio, Mevio e da Caio, nella qualità, nei confronti di Telecom Italia s.p.a., così provvede:
1) accoglie la domanda e per l’ effetto condanna la Telecom Italia s.p.a., in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di Tizio, Mevio e da Caio, nella qualità di eredi di Sempronio della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda,
2) Condanna, altresì, la Telecom Italia s p a, in p.l.r.p.t, a provvedere al corretto inserimento dei dati dell’utenza telefonica intestata a XXXXXX all’indirizzo di …….;
3) condanna infine la Telecom Italia s.p.a., in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 450,00 , di cui 50,00 per spese, € 200,00 per diritti ed € 200,00 per onorario con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Marigliano il …
Depositata il 02/02/2009
Il Giudice di Pace
Dr.ssa Giuliana Lucia Bossone