PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Codice della strada,Giudice di Pace Autovelox 104/C2 – Opposizione a verbale, mancanza cartelli

Autovelox 104/C2 – Opposizione a verbale, mancanza cartelli

E’ fatto obbligo di infornare, avvisare, rendere noto agli automobilisti della presenza dell’apparecchiatura . L’inesistenza di  cartelli segnaletici adeguatamente avvistabili e visibili, tali da  garantire il tempestivo avvistamento, dell’apparecchiatura autovelox  fa annullare il Verbale di contestazione.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Acerra

Il  Giudice di Pace  Acerra  Dott. Mario  Formato  ha pronunziato la  seguente

SENTENZA

nella  causa civile  iscritta al n. … del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’ anno 2009,  riservata in decisione all’ udienza del  11/11/09  e avente ad oggetto : opposizione  a verbale di contravvenzione n.  …. reg   …/2008 del …

tra

MEVIOX GXX, nato a …  elett.te dom.to in …  , presso lo studio dell’ Avv. …, giusta delega n calce del ricorso   (Ricorrente)

contro

Comune di  KKKK , Sindaco p.t.;  (Resistente – contumace)

*

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 9.03. .09, il ricorrente proponeva opposizione  ex  art. 22,L.n. 689/1981  avverso verbale di contravvenzione del Comune di KKKK per  violazione dell’ art. 142, co. 8 C.d.S. – fatto avvenuto  il giorno 1/10/2008 in KKKK – Asse Mediano S.S. n. 162 – Km 30.600, avrebbe percorso a velocità  di 89 KM/h, netta 84 Km/h, il limite massimo di velocità stabilito in 70 Km/h; nel verbale si dava atto che la rilevazione era stata accertata mediante utilizzo di apparecchiatura Autovelox 104/C2, su tratto di strada individuato dal D.P. del 21.03.05 n. 443.

Il  ricorrente, deduceva :

–    Il verbale recapitato non reca visto di conformità all’originale;

–    Omessa contestazione immediata della violazione ai sensi art. 200 – 201  CdS;

–    Violazione art. 183  D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – D.L. N. 121/02, – D.L. n. 117 /07  visibilità degli agenti, segnaletica carente, mancata informazione agli automobilisti ;

–    Il tratto di strada della S.S. n. 162 non rientra nella competenza della Polizia Municipale di  KKKK .

All’ udienza del 11/11/09 nessuno si costituiva per il Comune di  KKKK, presente il  ricorrente si riportava al ricorso, insistendo che, sul tratto di strada oggetto di accertamento non vi era adeguata segnalazione della postazione di controllo mobile  .

La causa era decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente si  rileva che  il Comune di KKKK, non si è  costituito in giudizio, né ha fatto pervenire come richiesto dal giudicante nel decreto di fissazione dell’ udienza di comparizione atti relativi all’ accertamento .

Nel fascicolo processuale è raccolta tutta la documentazione necessaria  per  decidere la causa.

Preliminarmente, deve essere dichiarata  ammissibile l’opposizione proposta contro il verbale di contestazione, in quanto proposta entro i 60 gg. dalla data di notifica del verbale di contravvenzione e presso il Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, infatti, in data 10/11/08 il ricorrente era verbalizzato in KKKK,  per violazione dell’ art. 142/8 CdS, detto verbale era notificato in data   9/01/09, il ricorso risulta ritualmente depositato  nei termini di legge (60gg.)  presso la cancelleria, così come la normativa richiede.

Infondato il motivo dove  il ricorrente, denunziando violazione di legge in quanto manca al verbale notificato la sottoscrizione in originale dei verbalizzanti .

In fatto è pacifico che il rilievo dell’autovelox fu operato da pattuglia composta da due agenti, mentre il processo verbale notificato al proprietario del mezzo risulta redatto sulla base della prova fotografica e della relazione degli agenti accertatori, da altro addetto allo stesso ufficio individuato con la qualifica rivestita come “responsabile del procedimento”.

Orbene, il riferimento alla normativa della L. 15/03/1991 n. 80 e, in particolare, alla disciplina di cui all’art. 6 quarter, quanto agli atti amministrativi degli enti locali emessi mediante sistemi informatici  e alla validità della mera indicazione a stampa del soggetto responsabile, trova specifica  ed esaustiva risposta nella successiva normativa dettata dall’ art. 385 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Reg. C.d.S.) che nell’ ultima parte del terzo comma prevede, verbali redatti – come nella specie – con sistemi meccanizzati, la notificazione con modulo prestampato recante l’intestazione dell’ ufficio o comando dell’  accertatore.  Ne consegue che la contestazione effettuata mediante la notifica del modulo predisposto con il sistema meccanizzato in virtù della citata norma è pienamente valida anche nell’ ipotesi in cui  quel modulo non sia stato sottoscritto dall’ organo accertatore, ma rechi l’intestazione del relativo ufficio o comando, restando in siffatto caso de plano assicurate – in funzione della migliore organizzazione e della speditezza del servizio, avute di mira dal legislatore – le finalità della comunicazione  con riguardo alla piena conoscenza e alla conseguente difesa del soggetto a cui è contestata l’infrazione .

E’ errato, quindi, che il verbale di accertamento notificato al trasgressore, nell’ ipotesi di contestazione non immediata, debba recare la sottoscrizione autografa da parte del responsabile dell’ immissione dei dati o dei verbalizzanti . Per l’art. 200 CdS, se detto verbale è redatto ” con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati” come previsto dagli artt. 383, co.4 e 385, co3 e 4 el Reg. C.d.S., la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (che, come sottolineato dalla Corte di Cass.  n. 6475/2000 e 12105/2001)  può essere diverso dall’ agente fisicamente presente al momento dell’ impiego dell’ autovelox , dovendo il termine “verbalizzanti” ritenersi comprensivo dell’ organizzazione dell’ ufficio o comando a cui l’agente appartiene; conformemente al disposto di cui all’ art. 3, comma due , secondo periodo, del D.L.vo 12.02.1993, n. 39,  che pone la regola generale, secondo cui ” gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati “. Sul punto sempre la Corte di Cass . si è pronunciata nel senso che la redazione del verbale  di  contestazione attraverso sistemi automatizzati esclude – per ragioni funzionali – la sottoscrizione autografa (Cass. n.16417/2002; 1923/1999; 9394/1997). Nella fattispecie il verbale di accertamento è legittimo, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile del procedimento e verificarne, agevolmente la competenza, nonché accertare aliunde la sicura attribuibilità  dell’ atto a chi debba esserne l’autore.

Infondato il motivo del ricorso – omessa contestazione immediata – violazione art. 200 Cds.

In tema di accertamento d’infrazione relative al superamento dei limiti di velocità, occorre richiamare la formulazione dell’ art. 4  L. n. 168/2002 che stabilisce al primo comma ” sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.. gli organi di polizia possono utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle norme di comportamento di cui art. 142 – 148 del c.d.s., i predetti dispositivi possono essere utilizzati anche sulle strade di cui all’ art. 2, comma 2 , lett. C (strada extra urbana secondaria) e lett. D (strade urbane di scorrimento)  o su singoli tratti di esse individuati con apposito decreto del Prefetto .., nei casi di cui al comma 1 la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici di ripresa video , ecc..”.

Rispettate queste condizioni di cui sopra, in base al comma 4 della disposizione, nonché ex art. 201, comma 1 bis lett. f.  C.d.s., la contestazione immediata non è necessaria, in deroga al principio generale sancito nell’ art. 200 c.d.s. nella fattispecie la contravvenzione è stata elevata su un tratto di strada individuato con  decreto del Prefetto di Napoli n. 443 del 21.03.2005, dove è sempre consentita la contestazione differita.

Infondato è il motivo del ricorso – dove il ricorrente  eccepisce l’incompetenza   della polizia Municipale di KKKK .

La sanzione è stata rilevata sulla  S.S. n. 162 – Km 28.200, rientra nel territorio di competenza del Comune di KKKK anche se posta fuori dal centro abitato, ed il tratto di strada è di proprietà Regione Campania  “ rientra nei compiti della Polizia Municipale l’accertamento delle infrazioni al CdS,  consumate nel territorio comunale , anche fuori dal centro abitato , atteso che l’art. 11 , comma 3 ,CdS – demanda al Ministero dell’ interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati – attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi , nonchè al loro coordinamento , ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale , che è regolata dagli artt 3,4, primo comma n. 3 e 5 della L. 3/07/1986 n. 65 con riferimento all’ intero territorio dell’ ente di appartenenza “(Cass. 1/03/2002 n. 3019 – Cass. 7.03.07 n. 5199 ).

Il giudicante rileva fondato il motivo dove il ricorrente lamenta, la violazione dell’art. 183 DPR 16.12.92 n. 495 (reg. C.d.S.), che la strada ove l’infrazione è stata rilevata sull’Asse Mediano S.S.n. 162, agli automobilisti è data scarsa informazione circa la presenza di dispositivi elettronici di rilevamento della velocità in violazione del D.L. n. 121/02.

Il primo comma dell’art. 4, del D.L. 20 giugno 2002 n. 121, prescrive che l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.

Tale prescrizione ha carattere imperativo e non meramente organizzativo e precauzionale, al fine di evitare che l’effetto sorpresa, determini situazioni di pericolo per la circolazione .

Pertanto l’avviso della presenza o dell’utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito all’utenza, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della  contestazione per violazione di legge ( Cass. n. 24526/06 – n. 12883/07 ).

L’utilizzo da parte del legislatore del 2002 L. n. 168 del termine “informazione”, senza alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal CdS, comporta esclusivamente che tale avviso può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile ( e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, o mediante pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o “perfino” comunicati scritti o volantini consegnati all’ utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass – media ecc…. così la  circolare Ministeriale del 3/10/2002 n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 ).

Peraltro con il D.L. n. 3/08/07 n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del CdS per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione, il legislatore ha introdotto il comma 6 bis dell’art. 142 CdS imponendo che “ le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione al CdS.  Le modalità d’impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno “.

Il D.M. del 15 /8/2007 – Circ.del 20.08.2007 n. 300/A/1/26352/101/3/3/9,  ha dato attuazione alla norma precisando che “ i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità , e in modo da garantire un tempestivo avvistamento….”  ; anche la recente circolare del Ministero dell’ Interno del 14.08.2009 n.prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3  dispone “ Tutte le segnalazioni in argomento dovranno comunque essere collocate in condizioni di sicurezza ed in modo da consentire un tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito e la tutela dell’ incolumità degli operatori di polizia “  .

L’attività sanzionatoria in oggetto ai principi su esposti, pone particolare attenzione alla natura eccezionale della norma, rispetto alla disciplina dettata dal CdS, volta a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e degli operatori, proprio perchè “la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato” (art. 1, comma 1 ,CdS ).

Il Comune di KKKK nel predetto tratto di strada, non provando l’esistenza di  cartelli segnaletici adeguatamente avvistabili e visibili, da  garantire il tempestivo avvistamento, non  assolve  alla funzione specifica di informare, avvisare, rendere noto agli automobilisti della presenza di apparecchiatura autovelox. Ne consegue che sul tratto di strada predetto, la segnaletica stradale è da ritenersi  irregolare ed illegittima, in violazione da quanto previsto dalla circolare Ministeriale del 3/10/2002 n. 300/A/1/54584/101/3/3/99 e dal D.M.15.08.07 – Circ del 20.08.2007 n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 15.08.07 e Circ. del 14/08/2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, in considerazione della funzione loro richiesta, la violazione stradale che ne consegue – accertamento automatico della velocità con apparecchiature elettroniche  – è da ritenersi illegittima: “la violazione dell’ obbligo di informazione incide sulla legittimità dell’ installazione degli strumenti di rilevazione automatica della velocità e quindi dell’ accertamento dell’ infrazione quando avviene con modalità derogatorie della disciplina comune” (Cass. n.  24526 del 6/10/06 – Cass. 31/05/07 n. 12833).

La  Cass. con la sent. n. 7418 del 26.03.09,  ancora una volta ribadisce, che è d’ obbligo di informare gli automobilisti dell’ attività di controllo della velocità “ non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ ambito dei servizi organizzativi interni alla P.A.  ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientare la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche . Si tratta quindi di una norma di garanzia dell’automobilista,la cui violazione cagiona la nullità della sanzione eventualmente erogata “.

Risulta chiaro che la violazione dell’ obbligo d’ informazione incide sulla legittimità dell’ installazione degli strumenti di velocità e, quindi, dell’accertamento dell’ infrazione, quando esso avviene, con modalità derogatorie della disciplina comune.

Per quanto sopra esposto, l’opposto verbale deve essere annullato, alla luce di quanto sopra, il ricorso  è fondato e deve essere accolto.

Ogni altra considerazione sui restanti motivi del ricorso  deve ritenersi assorbita dai rilievi sopra esposti.

La  natura e la soluzione della controversia. La non necessità di assistenza tecnica per le opposizioni a sanzione amministrativa,  giustificano la compensazione delle spese di lite .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di  Acerra, letti gli atti , pronunciando definitivamente sull’ opposizione proposta da MEVIOX GXX  contro il COMUNE DI KKKK,  avverso  verbale di contestazione  N.  …. Rg. n.  …., così   provvede:

–      Accoglie il ricorso;  per effetto annulla il verbale sia per quanto attiene alla sanzione principale  che  a  quella accessoria;

–    Compensa le spese di lite.

Così deciso in Acerra, il  11/11/09

Il Giudice di Pace

Avv. Mario Formato

2 thoughts on “Autovelox 104/C2 – Opposizione a verbale, mancanza cartelli”

  1. Salve, volevo sapere se la circostanza della mancanza di segnaletica luminonosa si può far valere ancora oggi con la nuova normativa, grazie!

  2. Il Decreto 15 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti (che dà attuazione all’articolo 3, comma 1, lettera B del Decreto Legge 34 agosto 2007, n. 117, cd. Decreto Bianchi) prevede l’obbligo di segnalare la presenza sulla rete stradale di autovelox con cartelli oppure attraverso l’utilizzo di dispositivi di segnalazione luminosi (temporanei o permanenti).
    Verifichi nel suo caso se tali accorgimenti sono stati posti in essere dagli agenti operanti.
    Saluti.

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