PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza penale Indennità per ingiusta detenzione

Indennità per ingiusta detenzione

Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. – Sent. del 11.03.2010, n. 9986

Motivi della decisione
La Corte di appello di Torino, con ordinanza in data 1.10.2008, ha rigettato la richiesta di S. R. di riconoscimento della indennità per ingiusta detenzione subita in carcere dal 20.12.2005 al 4.1.2006, per il reato di agli artt. 56, 81, 270 quinquies cp per essere stato trovato in suo possesso manoscritti in arabo di esaltazione di Bin Laden, videocassette amatoriali di contenuto collegato a programmi terroristici o di addestramento, un coltello di cm. 33, materiale scaricato da internet collegato a gruppi terroristici internazionali ed altro, accusa poi sfociata in un provvedimento di archiviazione.
Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso per cassazione la difesa di S. R. lamentandone la violazione di legge e il difetto di motivazione. Sostiene che l’indagato aveva fin da subito respinto l’accusa e chiarito le ragioni, meramente amatoriali, del possesso del predetto materiale; si è trascurato che non vi erano tracce di attività di addestramento da parte di terzi nei confronti del predetto S. R. e che nulla, nel materiale sequestrato al medesimo, faceva ritenere che il medesimo gli fosse stato fornito per addestrarlo alla preparazione e all’utilizzo di materiale esplosivo o per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo; si aveva solo un indagato che tiene alcuni testi scaricati da internet in casa o sull’autovettura e che ha copiato o per meglio dire ricalcato articoli di quotidiani; solo sei dei trenta documenti sequestrati avevano l’effigie di Bin Laden. Laddove invece l’art. 270 quinquies cp richiede un’attività di addestramento o di istruzione sulla preparazione o l’uso di materiali esplosivi o altra tecnica con (omissis) che gli è stato sequestrato è poi risultato avere finalità perfettamente lecite.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti.
Occorre premettere che ai fini dell’accertamento del requisito della colpa, il giudice del merito, investito dell’istanza per l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale si verificò la privazione della libertà personale, quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa. Il giudice stesso deve, a tal fine, valutare se certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; ciò che il legislatore ha voluto, invero, è che non sia riconosciuto il diritto alla riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia stato arrestato per aver tenuto una condotta tale da legittimare il provvedimento dell’autorità inquirente (sez. IV 7.4.99 n.440, Min. Tesoro in proc. Petrone Ced 197652). Inoltre le stesse sezioni unite di questa Corte (13.12.95 n.43, Sarnataro m.u. 203638) hanno affermato che “Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un “iter” logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione” ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.
Nella specie l’ordinanza della Corte di Appello di Torino, qui impugnata, applica correttamente tali principi.
In particolare, la Corte ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per non riconoscere l’indennizzo per la ingiusta detenzione rilevando che dagli atti del procedimento risultava che nell’abitazione del ricorrente, a seguito di una perquisizione, erano state ritrovate circa 30 fogli in arabo raffiguranti Osama Bin Laden e riconducibili a siti internet di gruppi terroristici, una carta geografica che evidenziava alcune località svizzere, 7 videocassette amatoriali di contenuto collegato a gruppi terroristici, un coltello modello combat, un articolo della rivista Panorama contenente un servizio esclusivo su Bin Laden, fogli dattiloscritti in arabo scaricati da internet contenenti collegamenti a gruppi eversivi internazionali.
All’interno del portafoglio del richiedente erano stati ritrovati un manoscritto inneggiante al martirio in nome di Allah, un foglio dattiloscritto in arabo lodante Dio per il crollo avvenuto in data 11-9-2001 che mostrava che il Corano aveva previsto tale crollo ed invitava a far conoscere ai fratelli il miracolo che era avvenuto, fogli con annotazione di siti internet riconducibili all’Islam più radicale e, tramite link interni all’organizzazione Al Qaida, da dove si potevano attingere informazioni relative ad armi o esplosivi, un foglio manoscritto in arabo con uno schema per la costruzione di un ordigno esplosivo.
Si trattava di copioso materiale rinvenuto in possesso del ricorrente che valutato complessivamente, nella fase delle indagini, aveva indotto gli inquirenti a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti in ordine al reato a lui ascritto indipendentemente dalla fonte da cui tale materiale era stato tratto e non essendo emerso alcun interesse lecito da parte del ricorrente alla detenzione di detto materiale.
Risulta da tale motivazione che la Corte torinese ha compiuto una valutazione congrua e logica della situazione esistente ritenendola tale da giustificare la misura cautelare e ravvisando nel comportamento del ricorrente quegli elementi di imprudenza e negligenza che sostanziano la colpa grave e comportano il rigetto della richiesta di indennizzo.
Le doglianze formulate con il presente ricorso risultano invece inammissibili in quanto volte, sotto l’apparente veste della deduzione del vizio di violazione di legge, a contestare nel merito i fatti accertati e la valutazione espressa.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Depositata in Cancelleria il 11.03.2010

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Related Post