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Avvocato Paolo Alfano Giudice di Pace,Giurisprudenza civile Opposizione avverso cartella esattoriale – nullità della notifica del verbale pregresso

Opposizione avverso cartella esattoriale – nullità della notifica del verbale pregresso

Il Giudice di Pace di Napoli, nella sentenza in esame, ha precisato: “In materia di notifica a mezzo del servizio postale, la disciplina è dettata dalla L. 890/82, il cui art. 8 comma 2°, con la sentenza n. 346 del 1998 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle  persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr Cass. N. 3008/2004, N. 7879/2r1J6). …Al riguardo, la sentenza N. 19323/2009 della Suprema Corte, che può essere utilizzata anche per la notifica a mezzo posta, stante l’assoluta identità delle modalità, ha affermato che deve essere depositato l’avviso di ricevimento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cpc per accertare la regolarità della notifica, dichiarando la nullità della stessa qualora l’avviso non venga prodotto”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, III Sezione Civile, -in persona del giudice Avv. Antonio De Biase, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. … RG.A.C., riservata in decisione all’udienza del….2010 e vertente
TRA D.S. N., residente in . alla Via J. ..o n. 23, elett. dom.o in Napoli alla Via M. .. presso lo studio Avv. M. D.G. che lo rapp. e dif. giusta procura in atti. RICORRENTE
E Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Napoli, domiciliato c/o la Polizia Municipale, settore legale, alla Via P. ….. giusta decreto in atti. RESISTENTE
NONCHE’ EQUIT ALIA POLIS s.p.a. (agente della riscossione) – in persona del legale rappresentante pro tempore – con sede in Padova alla Via G. Longhin n. 115. RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione amministrativa da cartella di pagamento. CONCLUSIONI: Come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’ art. 23 l. 689/81, il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071……., notificata il giorno 11.05.2009, per euro 793,37, iscritta a suo carico dal Comune di Napoli, deducendo la illegittimità della opposta iscrizione in ragione dei seguenti motivi (cfr. ricorso del 30.03.2009): a) omessa notifica dei verbali; b) incompletezza cartella. Chiedeva, pertanto, annullarsi la cartella di pagamento indicata. La Pubblica Amministrazione opposta depositava la documentazione richiesta con il decreto di fissazione del giudizio.
L’Equitalia Polis non si costituiva.
All’udienza fissata per la comparizione, si presentava l’Avv. R. M. per delega dell’ Avv. D.G. che eccepiva la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle notificate eseguite per compiuta giacenza. La causa veniva decisa come da dispositivo redatto e letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la competenza di questo giudice per materia, territorio e valore. L’opposizione proposta da De Simone Nicola è fondata e va, quindi, accolta.
In merito al primo motivo, se ne rileva la fondatezza in relazione a tutti i verbali di  cui in cartella, atteso che il Comune non ha fornito la prova della rituale notifica.
In materia di notifica a mezzo del servizio postale, la disciplina è dettata dalla L. 890/82, il cui art. 8 comma 2°, con la sentenza n. 346 del 1998 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle  persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr Cass. N. 3008/2004, N. 7879/2r1J6). Orbene, la notizia dell’avvenuto deposito del plico, per tutti i verbali, risulta, dagli avvisi prodotti, essere stata data, manca, però, la prova della conclusione del procedimento notificatorio, atteso che nulla è stato prodotto in merito al ricevimento o meno della seconda raccomandata da parte del destinatario.
Al riguardo, la sentenza N. 19323/2009 della Suprema Corte, che può essere utilizzata anche per la notifica a mezzo posta, stante l’assoluta identità delle modalità, ha affermato che deve essere depositato l’avviso di ricevimento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cpc per accertare la regolarità della notifica, dichiarando la nullità della stessa qualora l’avviso non venga prodotto.
Non risultando documentato, quindi, quanto sostenuto nella cartella, il cui onere incombeva alla P.A., mancando la prova della regolarità dell’avvenuta notifica per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, l’illecito amministrativo de quo deve considerarsi estinto, ai sensi dell’art. 201, comma quinto, del codice della strada con la ulteriore conseguenza della inefficacia dei verbali di contestazione di illecito amministrativo per cui è causa e di tutti gli atti ad esso successivi. L’accoglimento del ricorso per le motivazioni sopra espresse rende inutile l’esame dell’ altro motivo dedotto.
In considerazione della posizione delle parti e della natura della materia del contendere, si ritiene di compensare integralmente le spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

il Giudice di Pace di Napoli, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa richiesta ed eccezione, cosi provvede:
• accoglie l’opposizione ed annulla la cartella di pagamento n. ……….;
• compensa le spese del giudizio .
Cosi deciso in Napoli li 12.02.2010.

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