Ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione

C’è possibilità di rimediare a provvedimenti assunti dal presidente del tribunale nella prima udienza del giudizio di separazione, allorchè gli stessi si rivelino inadeguati rispetto alla situazione familiare?
L’ordinamento offre due tipi di risposte: il reclamo alla corte d’appello e la domanda di modifica da proporsi al giudice istruttore sono due possibilità per rimediare ai provvedimenti assunti dal Presidente del Tribunale nella prima udienza del giudizio di separazione. In questa ordinanza del Tribunale di Lamezia vengono indicate le differenti condizioni di attivabilità.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME – Sezione Unica Civile

Il giudice istruttore,

letti gli atti,

a scioglimento della riserva assunta in data 26 marzo 2010,

vista la richiesta di entrambe le parti tesa ad ottenere la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, ex art. 708 comma 3 c.p.c., con ordinanza del 10 dicembre 2009

OSSERVA IN FATTO

Con ricorso depositato in data 23 luglio 2009 CG, sul presupposto del determinarsi di un’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza con la moglie, CE Helena, ha chiesto pronunciarsi separazione giudiziale, con affido condiviso del figlio minore L (nato il 7 aprile 1992) e con  assegnazione del domicilio familiare. Ha resistito la H, aderendo alla domanda di separazione del marito, ma chiedendo l’erogazione di assegno di mantenimento in suo favore (alla luce delle proprie condizioni economiche deteriori rispetto a quelle del marito) e in favore del figlio e manifestando la volontà di trasferirsi con il figlio stesso ad Arezzo presso un’abitazione lì acquistata dal C.

All’esito di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, quest’ultimo emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore: 1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separati; 2. Affido condiviso del figlio L, con collocazione privilegiata presso la madre; 3. Libero esercizio del diritto di visita da parte del C, previa comunicazione alla sig.ra G; 4. Obbligo per il C di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di euro 1.000,00 mensili; 5. Obbligo per lo stesso C di versare a titolo di mantenimento a favore della moglie la somma di euro 500,00 mensili; 6. Obbligo per il C di contribuire alle spese straordinarie riguardanti il figlio nella misura del 50%; 7. Obbligo per il C di contribuire alle spese inerenti al trasferimento ad Arezzo della moglie e del figlio attraverso la corresponsione della somma, forfetariamente determinata, di euro 5.000,00.

In sede di comparizione dinanzi all’istruttore, entrambe le parti hanno chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c.: in particolare, il C ha chiesto la riduzione delle somme da corrispondere in favore della moglie e del figlio, ritenendo le stesse non proporzionate ai suoi redditi netti (gravati dal mutuo contratto per l’acquisto e l’arredo della casa di Arezzo) nonché la revoca del contributo di euro 5.000,00 alle spese di trasferimento della moglie e del figlio, essendo la casa di Arezzo già completamente arredata.

La G, a sua volta, ha chiesto l’aumento delle somme destinate al suo mantenimento, a causa del maggiore costo della vita che la stessa sarà tenuta a sopportare ad Arezzo e delle spese che quotidianamente deve affrontare per la cura di patologie quali l’epatopatia HCV, ipertiroidismo, fistola pluricanale, bronchite cronica asmatica, ipertensione arteriosa).

RILEVA IN DIRITTO

L’istanza di modifica avanzata da entrambe le parti ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., va, allo stato, dichiarata inammissibile.

La disposizione citata, infatti, stabilisce che “i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente  con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 708 possono essere modificati o revocati dal giudice istruttore”

L’attuale formulazione della norma è, invero, il frutto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; in precedenza, invece, la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti presidenziali era disciplinata dallo stesso art. 708 c.p.c., che subordinava tale eventualità al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”, rinviando, per la disciplina del provvedimento conseguentemente emesso, all’art. 177 c.p.c.

La riforma del 2005, quindi, ha eliminato tanto il riferimento al mutamento delle circostanze quanto il richiamo all’art. 177 c.p.c., ampliando, apparentemente, i poteri del giudice istruttore rispetto ai provvedimenti adottati dal Presidente dell’ufficio ex art. 708 c.p.c..

La disposizione novellata va, tuttavia, coordinata con altra disposizione introdotta dalla legge di riforma, vale a dire l’ultimo comma dell’art. 708 c.p.c. secondo cui contro i provvedimenti in esame “si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”.

Si impone, pertanto, la necessità di coordinare i due rimedi (l’impugnativa ex art. 708, u.c., c.p.c. e quella ex art. 709, u.c., c.p.c.) e l’unica soluzione ermeneutica possibile è quella che impone di fare riferimento, ancora una volta, alla sopravvenienza di circostanze rispetto alla delibazione del Presidente del Tribunale: ne consegue che  ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall’art. 708, comma 4 cod. proc. civ., avanti alla corte d’appello; qualora, invece, affermi l’esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, ovvero alleghi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ex art. 709, ultimo comma cod. proc. civ. (nell’ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007).

Nel caso di specie, le parti si limitano a sollecitare una revisione dei provvedimenti presidenziali alla luce di circostanze già acquisite agli atti (cfr. anche deduzioni formulate all’udienza presidenziale del 10 dicembre 2009, ricalcanti le deduzioni formulate dinanzi all’istruttore all’udienza del 26 marzo 2010) o che, comunque, già potevano essere portate all’attenzione del Presidente perché esistenti antecedentemente all’udienza di comparizione dei coniugi.

Né risulta che il paventato trasferimento ad Arezzo della G e del figlio si sia concretizzato, sicché, allo stato, nulla è mutato rispetto alla piattaforma istruttoria e allegatoria già valutata dal Presidente del Tribunale.

Le parti, quindi, avrebbero dovuto impugnare l’ordinanza emessa ex art. 708, comma 3, c.p.c. con il reclamo configurato dall’ultimo comma della stessa norma. L’istanza ex art. 709, u.c., va, pertanto, allo stato, dichiarata inammissibile, ferma restando la possibilità di una nuova valutazione in prosieguo di istruttoria, alla luce degli elementi che potranno essere acquisiti nel processo.

Non avendo le parti formulato richieste diverse dalla modifica, la causa viene rinviata per i provvedimenti di cui all’art. 183 c.p.c.

P.Q.M.

letto l’art. 709, ultimo comma, c.p.c.

DICHIARA inammissibile l’istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata dalle parti;

FISSA per i provvedimenti di cui all’art. 183 c.p.c. udienza in data 30 aprile 2010, ore 10:00;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al PM in sede.

Lamezia Terme, 30 marzo 2010

Il giudice istruttore

dott.ssa Giusi Ianni

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