PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e ripartizione dell’onere probatorio

Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e ripartizione dell’onere probatorio

Tribunale di Milano

Sezione III Civile

Sentenza 14 giugno – 5 luglio 2010

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Milano, sez. 3° civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Elena Grazioli,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g 19257/2007

tra

M.L. s.r.l., S. F. e S. P., elettivamente domiciliati in Milano, via Gianella 26 presso lo studio dell’Avv.to Sarah Montagner che li rappresenta e difende per delega a margine dell’atto introduttivo.

OPPONENTI

contro

S. S.p.a. elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana n. 16 presso lo studio degli Avv.ti Luigi e Filippo Scornajenghi che la rappresentano e difendono come da delega in atti;

OPPOSTA

Associazione Giovanile L.,

DEBITRICE ESECUTATA NON COSTITUITA

Oggetto

Opposizione ex art. 619 c.p.c.

FOGLIO DI PRECISAZIONI CONCLUSIONI

nell’interesse di M.L. Srl, S. F. e S. P.

Voglia il Giudice Ill.mo, cosi giudicare:

Nel merito

– Ritenere e dichiarare nullo ed inefficace il pignoramento eseguito sui beni descritti in premessa (di cui al verbale di pignoramento) il giorno 29 settembre 2006 a ministerio Signora Elia Astori, Uff. Giudiziario dell’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari di Milano.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONCLUSIONI PER S. S.p.A.

Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta:

rigettare l’opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale come nella memoria per S. ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.

Ci si oppone a eventuali nuove domande ed eccezioni avverse.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato ex art. 619 c.p.c. M.L. S.r.l., S. F. e S. P. proponevano opposizione all’esecuzione promossa da S. S.p.a. nei confronti dell’Associazione Giovanile L. con pignoramento eseguito in data 29 settembre 2006 assumendo di essere proprietari dei beni assoggettati a vincolo.

Facevano presente che i beni pignorati si trovavano all’interno di spazi e locali di esclusiva pertinenza di essa ricorrente società M.L. S.r.l. e che la debitrice esecutata aveva la disponibilità di una sola stanza, solo saltuariamente per due giorni alla settimana.

Chiedevano, pertanto, che venisse dichiarato nullo o comunque inefficace il pignoramento mobiliare.

Si costituiva la creditrice S. s.p.a contestando le domande di controparte di cui chiedeva il rigetto.

Nessuno si costituiva per la debitrice.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione ed assegnava alla parte interessata termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Respinte le istanze istruttorie, all’udienza dell’11 marzo 2010 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della debitrice Associazione Giovanile L. per non essersi costituita in giudizio seppur regolarmente citata.

Nel merito l’opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Risulta agli atti che in data 29 settembre 2006 l’Ufficiale Giudiziario di Milano procedeva a pignorare su istanza di S. s.p.a. i seguenti beni mobili:

-Una fotocopiatrice Toshiba 2060;

-Un computer Compaq Presario 1425;

-Un computer 26 LG solo studio Work;

-Una stampante-fax Lexmark;

-Un fax orifax 5200 OKI;

-1 computer Compaq Presario R 300;

-Un tavolo da disegno.

La signora S. F. gia in sede di pignoramento, rivendicava la proprietà di tali beni in capo alla M.L. s.r.l. e a terzi.

In sede di ricorso ex art. 619 c.p.c. gli opponenti precisavano che i beni di cui ai n. 1,2,5,6 del verbale di pignoramento erano di proprietà della M.L. S.r.l. come comprovato dalle fatture in atti; il bene di cui al n. 7 della signora S. F. per averlo ricevuto in regalo dalla madre signora Romilde A. e i beni di cui ai n. 3 e 4 del verbale di pignoramento del signor S. P. come da fatture in atti.

Occorre innanzitutto evidenziare come la valutazione richiesta dal giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza o meno dei gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. sia notoriamente collegata ad un giudizio di probabilità riguardo il possibile accoglimento dell’opposizione, nonché la possibile difficoltà di restituzione o di risarcimento del danno da parte del creditore espropriante sempre nell’ipotesi di un probabile buon esito dell’opposizione.

Si tratta naturalmente di una valutazione prudenziale operata allo stato degli atti e quindi del tutto inidonea ad influire sulla decisione finale che il giudice dovrà assumere con cognizione piena a conclusione del processo originato dall’opposizione.

Fatta questa premessa si osserva che nel caso di espropriazione mobiliare presso il debitore opera a norma degli articoli 621 e 513 c.p.c. una presunzione di appartenenza a quest’ultimo dei beni che si trovino presso I’abitazione dello stesso o presso altri luoghi a lui appartenenti a prescindere da chi li abbia acquistati o introdotti nella casa.

Valendo tale presunzione al terzo che intenda rivendicare la proprietà dei beni incombe l’onere di provare di avere acquistato il relativo diritto con atto di data certa anteriore al pignoramento, mentre tale onere viene meno quando sia possibile escludere che il luogo ove il pignoramento è avvenuto costituisca la “casa” del debitore per esistenza di uno stabile e persistente rapporto di abitazione nel senso precisato.

Nel caso in esame si tratta dunque di valutare, essendo la relativa circostanza oggetto di contestazione, se i locali di via Albricci n. 9, nel quale fu operato nell’interesse della S. S.p.a il pignoramento possa o meno considerarsi casa o “luogo” della debitrice Associazione Giovanile L.

Dalla documentazione in atti si può ritenere che nei locali di via Albricci n. 9, l’Associazione Giovanile L. avesse la propria sede (v. doc. 1 e 5).

Risulta, poi, che l’Associazione e per essa il suo Presidente, Sig. Aristide F., abbia personalmente ritirato decreti ingiuntivi emessi nei confronti dell’Associazione Giovanile L. ( doc. 2). La stessa odierna opponente, Signora S. F., nel ricevere due atti di precetto emessi nei confronti della Associazione Giovanile L. si è qualificata dapprima come “socia” e poi come “incaricata a ricevere” (v. doc. 3 e doc. 4).

Dalla documentazione prodotta dagli opponenti risulta, peraltro, che all’epoca del pignoramento i locali di via Albricci n. 9 fossero condotti in locazione dalla societa M.L. S.r.l. (vedi fattura relativa ai canoni di locazione – doc. 2).

Da questi elementi si può allora ritenere che sia la terza opponente M.L., sia l’Associazione Giovanile L. avessero al tempo del pignoramento la disponibilità dei locali di via Albricci n. 9.

E’ rimasta, invece, indimostrata la circostanza dedotta dalla terza opponente secondo cui solo una stanza fosse in uso “saltuariamente” alla debitrice.

I capitoli di prova offerti erano genericamente formulati in quanto non specificavano di quale stanza l’Associazione avesse la disponibilità, né era indicato il periodo temporale. Va peraltro osservato come gli stessi capitoli fossero tra loro in contraddizione laddove la M.L. faceva riferimento al cap. 1) di “una sola stanza” in uso alla Associazione, mentre al cap. 3) “ai locali” occupati dalla stessa Associazione.

La terza opponente, inoltre non ha poi dimostrato, come era invece suo onere, che i beni oggetto di pignoramento siano stati effettivamente rinvenuti nei locali di sua esclusiva pertinenza.

In mancanza, quindi, di specifica prova sul punto, si deve allora ritenere che tutti i locali di via Albricci n. 9 fossero, al momento del pignoramento, nella piena disponibilità sia della debitrice esecutata sia della terza opponente M.L. S.r.l. e che quindi fossero tra di loro in “condivisione”.

Da questa considerazione discende allora che tutti i beni ivi esistenti potevano essere pignorati per il debito della Associazione Giovanile L. salvo il diritto degli odierni opponenti non debitori di fornire la prova precisa e con le limitazioni stabilite dall’articolo 621 c.p.c. che quei beni specifici individuati nel verbale di pignoramento costituissero oggetto del diritto di proprietà acquistato in data anteriore al pignoramento.

Sul punto è pacifico che la prova relativa alla proprietà dei beni pignorati deve essere fornita dal terzo con atto avente data certa anteriore al pignoramento.

Nessuno dei documenti prodotti risulta, tuttavia, essere fornito di tale caratteristica.

In ogni caso dall’esame delle fatture prodotte dagli opponenti sub. 3, sub. 4, sub.5 e sub.6 non è possibile ricavare alcuna conferma dell’effettivo acquisto da parte della M.L. S.r.l. dei beni indicati ai n. 1,2,5,6 del verbale di pignoramento; né, del resto, l’opponente ha fornito nel corso del giudizio elementi di valutazione ulteriori, rispetto alle fatture indicate, da cui possa trarre conferma l’esistenza di un suo diritto di proprietà su tali beni.

Stesso discorso per quanto riguarda i beni di cui ai n. 3 e 4 del verbale di pignoramento di cui il signor P. si ritiene proprietario. In particolare dalla documentazione in atti non vi è prova della coincidenza con i beni oggetto di pignoramento.

Per quanto riguarda infine il “tavolo da disegno” di cui al n. 7 del verbale di pignoramento, la signora S. F. si afferma proprietaria del tavolo e più in particolare del “tecnigrafo”. Si osserva, tuttavia, che oggetto di pignoramento è solo il tavolo del quale tuttavia non è stata fornita alcuna prova della sua appartenenza in capo alla signora F. Non si può, infatti, ritenere tale la sola dichiarazione prodotta (sub. 7), che peraltro fa riferimento anche ad una radio portatile Panasonic, che non risulta fra i beni pignorati.

Per i su esposti motivi l’opposizione deve essere rigettata.

Per la sua soccombenza parte opponente deve essere condannata a rifondere in favore di S. S.p.a le spese di lite come da liquidazione fattane in dispositivo.

Nulla, invece, sulle spese nei confronti della debitrice Associazione Giovanile L. non essendosi quest’ultima costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Grazioli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l’opposizione proposta da M.L. S.r.l., F. S. e S. P.;

2) condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, a rifondere in favore di S. S.p.a le spese di lite che si liquidano in Euro 150,00 per spese, Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorario di Avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a.

3) Nulla sulle spese nei confronti della debitrice Associazione Giovanile L.

Così deciso in Milano, lì 14 giugno 2010

IL GIUDICE

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