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Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza TAR Esame avvocato: necessaria l’individuazione del plagio per annullare l’eborato

Esame avvocato: necessaria l’individuazione del plagio per annullare l’eborato

TAR Puglia – Lecce, I sez., 20 ottobre 2010, n. 2147

(Pres. Cavallari – Rel. Viola)

La ricorrente partecipava alla sessione 2009 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sostenendo le prove scritte prescritte dalla legge.

A seguito della mancata inclusione del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere stata ammessa alle prove orali, per effetto dell’annullamento dei propri elaborati d’esame, da parte della IV Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Salerno; in particolare, l’annullamento dell’elaborato di diritto civile era motivato sulla base di una perfetta corrispondenza di più parti del lavoro <<all’elaborato contenuto nella busta n. 782>>, mentre l’annullamento degli ulteriori due elaborati (elaborato in materia di diritto penale e atto giudiziario in materia civile) era sostanzialmente giustificato dal mero rinvio alle <<motivazioni di cui all’elaborato in materia civile>>.

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per: 1) violazione art. 13, 4° comma d.p.r. 487 del 1994, violazione art. 23 r.d. n. 37/1934 per come modificato dal d.l. 112/2003, conv. in l. 180/2003; 2) violazione del giusto procedimento violazione art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità; 3) eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifeste, sviamento; 4) eccesso di potere sotto ulteriore profilo; con i motivi aggiunti depositati in data 29 settembre 2010, le censure proposte con il ricorso erano poi ulteriormente specificate.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La giurisprudenza relativa all’annullamento degli elaborati dell’esame di avvocato che risultino copiati, ai sensi dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 ha, infatti, rilevato, come l’applicazione della previsione (che sanziona la violazione degli obblighi dei partecipanti all’esame di non comunicare tra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere, previsti dagli artt. 20 e 21 del r.d. 37 del 1934) non possa, in alcun modo, prescindere dall’individuazione delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio: <<il limite che la commissione incontra nell’esercizio del potere di annullamento deve essere, invece, individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell’accordo di più candidati>> (Consiglio di stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata).

Nella vicenda che ci occupa, il primo elaborato relativo alla prova di diritto civile non reca assolutamente l’individuazione delle parti o dei passi dell’elaborato che possano aver indotto la Commissione a concludere per la necessità di procedere all’annullamento dell’intera prova, a seguito della presunta conformità dell’elaborato 611 con l’<<elaborato contenuto nella busta n. 782>>; è quindi stato reso praticamente impossibile qualsiasi controllo in ordine alla correttezza sostanziale della valutazione operata dalla Commissione, con consequenziale violazione di pacifici criteri di motivazione degli atti amministrativi desumibili dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241.

A ben guardare, poi, la correzione della prova d’esame di diritto civile è caratterizzata da ulteriori elementi che portano a concludere altresì per la perplessità ed irrazionalità del giudizio finale della Commissione; sull’elaborato sono, infatti, presenti una serie di indicazioni apposte dalla Commissione che, in alcuni casi, evidenziano come alcuni passi dell’elaborato risultino “copiati” da alcuni articoli del codice civile (tecnica che, negli scritti giuridici, è del tutto normale e serve ad “inglobare” nel testo un dato fondamentale per la trattazione) e, in un solo caso, evidenziano una qualche conformità con il <<codice 2009 simone>> (con tutta evidenza, si tratta, quindi, di indicazione che avrebbe potuto legittimare, ove fosse stata accertata la copiatura da un testo non ammesso all’esame, l’annullamento della prova per ben altre ragioni, rispetto alla rilevata conformità con l’elaborato n. 782).

In conclusione, siamo in presenza di una serie di elementi che, oltre a non individuare una qualche forma di univoca corrispondenza con gli elaborati del candidato n. 782, evidenziano circostanze del tutto neutre (come la “copiatura” della formulazione delle norme), o, comunque, non in linea con il giudizio operato dalla Commissione; è, quindi possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle <<ordinarie capacità mnemoniche>> (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa e sui motivi aggiunti depositati in data 29 settembre 2010, li accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010

Depositata in segreteria il 21/10/2010

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