Con il decreto mille proroghe 2011 è stato modificato anche il secondo comma dell’art. 1 del d.l. 193/2009 :
“I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 28 febbraio 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2011, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011”.