PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile,Procedura civile Distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica

Distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica

Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1750

Svolgimento del processo

Con sentenza 28 settembre-13 ottobre 2005 la Corte di appello ci Genova, in riforma della decisione del Tribunale di Savona, sezione distaccata di Alberga, del 23 dicembre 2004, rigettava la domanda di T.M., intesa ad ottenere il rilascio di un appartamento in (OMISSIS), in precedenza dallo stesso concesso in comodato a To.

M. e M.I., rispettivamente figlio e nuora del ricorrente (ed occupato, a seguito di provvedimento di assegnazione del Tribunale, dalla stessa M.I. – dopo la separazione legale dal marito – oltre che dalla madre di lei, M. R.).

La Corte territoriale ha esaminato la eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso in appello effettuata “al sig. T. M. al domicilio eletto presso la persona e nello studio dell’avv. Claudio Mastrogiorgio, Via Roma n. 16, Borghetto S. Spirito”.

I giudici di appello osservavano che effettivamente all’avv. Claudio Mastrogiorgio non competeva nè la qualifica di rappresentante in giudizio della parte nè quella di domiciliatario, essendo stata invece conferita dal T. la procura “ad litem” all’avv. Maria Carla Calcaterra, presso la quale il T. aveva eletto anche domicilio. Quest’ultimo avvocato, pertanto, doveva essere identificato come il destinatario della notificazione della impugnazione.

La Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie non si trattava della ipotesi di inesistenza della notificazione, ma piuttosto di una fattispecie di nullità della stessa.

Infatti, hanno sottolineato i giudici di appello “la rilevata, e pur sussistente anomalia, appare piuttosto riconducibile alla ipotesi generale in cui la notificazione viene eseguita in luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, che peraltro presentino elementi di apprezzabile riferimento al destinatario della notificazione stessa, ove si tenga conto che l’avv. Claudio Mastrogiorgio e l’avv. Maria Carla Calcaterra operano nello stesso studio in regime di associazione professionale”.

L’errore sulle generalità del destinatario dell’atto al pari dell’errore sulle generalità del procuratore domiciliatario, la prospettazione di una fattispecie di nullità e non di inesistenza della notificazione: ipotesi questa che non comporta, nella peculiarità del rito caratterizzato dal deposito del ricorso quale momento introduttivo del giudizio, altra conseguenza che quella della reiterazione della notificazione.

Peraltro, nel caso di specie non era necessario provvedere a tale incombente, considerato che la finalità della reiterazione era stata praticamente realizzata con la costituzione in giudizio della parte convenuta in appello.

Avverso tale decisione il T. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

Resistono con controricorso M.I. e M. R..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di appello sarebbero incorsi nella violazione dell’art. 330 c.p.c., perchè, pur avendo riconosciuto che all’avv. Claudio Mastrogiorgio (difensore del T. all’epoca della notifica dell’appello) non competeva nè la qualifica di rappresentante in giudizio della parte nè quella del domiciliatario – essendo stata la procura “ad litem” conferita all’avvocato Maria Carla Calcaterra che avrebbe dovuto essere l’esclusiva destinataria della notificazione – aveva tuttavia ritenuto che la rilevata ed esistente anomalia fosse riconducibile alla ipotesi generale in cui la notificazione viene eseguita in luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Questa interpretazione, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la erronea notificazione della impugnazione a persona che non risulti avere la rappresentanza processuale della parte, nè sia sua domiciliataria, comporta non la semplice nullità di detta notificazione sanabile “ex tunc” dalla costituzione in giudizio dell’intimato, bensì la inesistenza della impugnazione in quanto eseguita presso persone non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto, con conseguente inammissibilità della stessa, essendo preclusa ogni possibilità di sanatoria mediante rinnovazione.

Osserva il Collegio:

il ricorso è privo di fondamento. La dottrina com’è noto – accanto alla categoria della nullità degli atti (alla quale solo si riferisce il capo 3^ del titolo 4^ del libro primo del c.p.c.), ha elaborato la categoria dell’atto inesistente, che va ritenuta quando l’atto processuale manchi totalmente dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo giuridico considerato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato l’inesistenza giuridica della notificazione quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge ed ha pertanto ritenuto che importa semplice nullità, e non inesistenza, della notificazione, la effettuazione di essa in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, “ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima”.

Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’errore sulle generalità del destinatario dell’atto (nella specie, desumibile dalla relata di notificazione della citazione in appello) importa, al pari dell’errore sulle generalità del procuratore domiciliatario, la possibilità della prospettazione, in astratto, di una fattispecie di nullità (e non di inesistenza) della notificazione, ravvisabile, peraltro, solo nel caso in cui l’errore stesso sia intrinsecamente tale da determinare, in concreto, incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione sia diretta.

(Cass. 8 ottobre 2001 n. 12325).

Si configura la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e in un luogo aventi un qualche collegamento con il destinatario della notificazione.

Alla luce di queste premesse, non appare configurabile quel tipo di radicale difformità dell’atto dal modello legale, con inerente assoluta inidoneità al perseguimento degli scopi tipici che solo può giustificare una valutazione in termini di inesistenza giuridica, quando, come nella specie, la notifica dell’atto di appello sia effettuata al procuratore costituito e domiciliatario dell’originario attore, ancorchè nella relativa relata quest’ultimo sia indicato con nome di battesimo errato.

In detta ipotesi, infatti, non potendosi fondatamente sostenere che la notifica sia mancata del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentirne l’assunzione nello schema tipico considerato dalla legge, si configura piuttosto un mero errore nella denominazione della parte destinataria dell’atto notificando, che non esclude la possibilità di riferirei a questa la notificazione viziata e che, quando non è del tutto irrilevante, può dare luogo a una situazione sostanziale e formale riconducibile “in eventum” solo alla categoria giuridica della nullità.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno accertato la esistenza di un collegamento tra l’avv. Mastrogiorgio, che ebbe a ricevere la notificazione dell’appello, e l’avv. Calcaterra, moglie in regime di associazione professionale dello stesso, e con lo studio nello stesso luogo, in Via Roma, 16 Borghetto Santo Spirito.

Di fronte a tale accertamento, logicamente motivato, si infrangono le censure formulate dal ricorrente.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

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