PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza TAR Niente accesso ai documenti se la domanda è generica

Niente accesso ai documenti se la domanda è generica

T.A.R. Calabria – Catanzaro

Sezione II Sentenza 11 maggio 2010, n. 705

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 462 del 2010, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Orlando, Vincenzo Guerrieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Orlando in Catanzaro, via D. Mottola D’Amato, 12;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Carnevale e Luciana Condemi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’A.S.P. in Catanzaro via Cortese, 25 ;
Telecom Italia Spa, n.c;

per l’annullamento

del diniego tacito dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro opposto alla richiesta di accesso ai documenti avanzata dal signor XXX in data 08/02/2010 e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di consentire al ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 08/02/2010 nonché per la conseguente condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro in persona del suo legale rappresentante p.t., ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone in ricorso l’interessato, dipendente della Telecom Italia Spa, di aver presentato, in data 8/2/2010, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Servizio Pisal, richiesta di accesso agli atti di accertamento, contestazione e irrogazione di sanzioni amministrative nell’ambito dell’ispezione diretta ad accertare violazioni delle norme inerenti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro effettuata nell’unità produttiva locale di Telecom Italia Spa sita in Viale Brutium a Catanzaro.

Sostiene che tale richiesta era volta alla tutela del proprio diritto di difesa nella controversia di lavoro istaurata dal ricorrente con ricorso ex art. 700 cpc depositato presso il Tribunale Civile di Catanzaro il 25/2/2010.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento da parte dell’amministrazione della suddetta richiesta di accesso, il ricorrente propone l’odierno ricorso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90, deducendo l’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza per violazione di legge, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per esercitare il proprio diritto di accesso.

Chiede, pertanto, di volersi ordinare l’esibizione degli atti richiesti.

L’Azienda sanitaria intimata si è costituita in giudizio resistendo nel merito. In particolare, assume l’infondatezza della pretesa in quanto dalle indagine espletate non sono emerse violazioni alla normativa e che quand’anche fosse stato elevato verbale di contravvenzione si sarebbe trattato di atti sottratti all’accesso rientrando nell’ambito degli atti di polizia giudiziaria.

La controinteressata Telecom , non si è costituita.

Il ricorso è stato ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2010.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Gli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 prevedono il diritto degli interessati a prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi.

Con tale locuzione il legislatore definisce ogni rappresentazione grafica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una pubblica amministrazione.

Nel caso di specie l’interessato, raggiunto da un provvedimento di trasferimento per esigenze di servizio presso una diversa sede della Telecom Italia Spa, volendo instaurare un giudizio avverso tale atto, poi instaurato con ricorso ex art. 700 cpc presso il Giudice del Lavoro, presenta all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro una istanza di accesso con la quale chiede l’esibizione degli “atti di ispezione, accertamento, contestazione ed eventuale irrogazione di sanzioni amministrative posti in essere da codesto ufficio con riguardo alla sede Telecom Italia spa di Viale Brutium”.

La richiesta, così come formulata, appare al Collegio oltremodo generica, venendo a configurare una inammissibile azione di carattere esplorativo ovvero un altrettanto inammissibile controllo sull’attività dell’amministrazione.

La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che la domanda di accesso ai documenti amministrativi che risulti generica, non contenendo gli estremi del documento di cui si chiede l’ostensione idonei a consentirne l’identificazione è inammissibile (Consiglio Stato , sez. VI, 10 settembre 2009 , n. 5461)

Secondo un ormai consolidato orientamento dal quale il collegio non ha ragione di discostarsi, la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925); deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato e non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici (v. ex multis Cons.St. n. 555/2006, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 gennaio 2010 , n. 796) .

Nel caso di specie la domanda presentata dal ricorrente e allegata al ricorso non fa riferimento a nessuno specifico atto o procedimento di cui si chieda di prendere conoscenza, elencando una serie di atti, ispezioni, accertamenti, irrogazione di sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, individuabili solo per avere come oggetto la sede Telecom Italia spa di Viale Brutium.

La domanda, in particolare, non contiene nulla, nessun elemento specifico, né temporale né in altro modo oggettivo, che consenta di collegare l’interesse del ricorrente agli atti richiesti.

Tale collegamento non emerge neanche dalla lettura del ricorso al giudice del Lavoro che è peraltro un elemento estraneo all’istanza e non conosciuto dall’amministrazione destinataria della richiesta di accesso.

Pertanto, l’istanza di accesso, così come formulata ed alla luce dei motivi per cui è stata proposta, va riqualificata come richiesta esplorativa finalizzata ad un generalizzato controllo sull’attività svolta dalla ASL nei riguardi della Telecom, e, come tale, non può integrare gli estremi di una istanza di accesso ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90 e successive modificazioni.

Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità della domanda di accesso.

Ad avviso del Collegio sussistono sufficienti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore

Antonio Andolfi, Referendario

L’Estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 11/05/2010.

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