Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17739
1.- Deve essere premesso che il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica dei motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previstidall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 17 luglio 2007, n. 15452).
Peraltro, così come la configurazione formale delle rubriche dei motivi di ricorso non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 30 marzo 2007, n. 7891; Cass. 5 aprile 2006, n. 7882; Cass. 18 marzo 2002, n. 3941), analogamente, ai fini dell’esame delle censure, non ha contenuto vincolate l’enumerazione dei motivi effettuata dal ricorrente.
Conseguentemente, nella specie, il Collegio ritiene che, per ragioni di chiarezza e completezza espositiva, i quattro diversi profili di impugnazione riguardanti (dal punto di vista della violazione di legge e del vizio di motivazione) il giudizio sulla insussistenza della giusta causa di licenziamento, illustrati con specifici e differenti quesiti di diritto, debbano essere esaminati paritamente, come costituenti ciascuno un autonomo motivo, anzichè essere accorpati in un unico articolato motivo, come prospettato dalla società IPER MONTEBELLO nel ricorso e nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Sicchè il numero complessivo dei motivi risulta essere pari a cinque e non a due.
2.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ., sotto il profilo della ininfluenza ai fini della giusta causa del requisito della recidiva disciplinare.
Si sostiene che la Corte d’appello abbia considerato la recidiva disciplinare ovvero la presenza di precedenti comportamenti scorretti del lavoratore come elemento costitutivo o requisito della giusta causa del recesso, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. 24 luglio 2008, n. 20376).
3.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ., sotto il profilo della ininfluenza ai fini della giusta causa del requisito di un danno patrimoniale subito dal datore di lavoro.
Si assume che la Corte d’appello abbia posto l’accento sulla – esiguità del danno subito dalla datrice di lavoro a causa del comportamento del M. (appropriazione della somma di 5 Euro sottratta dal denaro contante presente, alla fine del proprio turno, presso la cassa cui era adibito), così considerando tale elemento rilevante ai fini della ricorrenza della giusta causa del licenziamento.
4.- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ., sotto il profilo della non conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità della valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine alla proporzionalità tra il comportamento addebitato al lavoratore e il recesso.
In particolare, si sostiene che la Corte d’appello non solo ha dato valore preminente, se non esclusivo, alla mancanza di recidiva e alla tenuità del danno subito dalla datrice di lavoro, ma ha anche del tutto omesso di esaminare la contrattazione collettiva (in particolare l’art. 221 c.c.n.l. commercio), di dare rilievo al grado di affidamento richiesto per le particolari mansioni di cassiere svolte dal M. e, infine, ha svilito fino ad annullarla la valutazione dell’intensità dell’elemento intenzionale.
5.- Con il quarto motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si prospetta, dal punto di vista di carenze motivazionali, la censura della mancata considerazione – ai fini della valutazione del comportamento del M. della contrattazione collettiva, del grado di affidamento riposto nel lavoratore nonchè dell’elemento intenzionale.
Si sottolinea che, nonostante l’esiguità della somma sottratta, la sicura intenzionalità della sottrazione avrebbe dovuto portare ad una diversa conclusione, essendo il sintomo di una condotta incompatibile con il rapporto di fiducia instaurato con il datore di lavoro.
6.- I suddetti primi quattro motivi di ricorso – che, data la loro intima connessione, vanno trattati congiuntamente – non sono fondati.
In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all’assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia (vedi per tutte: Cass. 22 marzo 2010, n. 6848; Cass. 10 dicembre 2007, n. 25743; Cass. 22 giugno 2009, n. 14586; Cass. 1 marzo 2011, n. 5019;
Cass. 8 gennaio 2008, n. 144; Cass. 21 maggio 2002, n. 7642).
In particolare, nella specie, la configurazione della sproporzione del licenziamento irrogato si basa sulla considerazione di molteplici circostanze adeguatamente valutate nel loro complesso e, pertanto, si sottrae alle censure della società ricorrente, essendo sorretta da adeguata e logica motivazione, nonchè conforme ai principi dell’ordinamento espressi dalla giurisdizione di legittimità e agli standard valutativi esistenti nella realtà sociale (riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato) che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass. 23 febbraio 2009, n. 4369).
Va, infatti, osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall’attuale ricorrente, la Corte bresciana non ha attribuito rilievo esclusivo alla sostanziale inesistenza di danno arrecato alla datrice di lavoro e all’assenza di recidiva disciplinare, ma ha valutato tali elementi unitamente agli altri emersi nel corso del processo e, in particolare, ha preso in considerazione le concrete modalità di svolgimento della condotta del lavoratore contestata e sanzionata (sottrazione di 5 Euro dal denaro complessivamente disponibile in cassa alla chiusura del proprio turno di lavoro) e il contesto di riferimento, ivi compresa la durata di quattordici anni del rapporto di lavoro tra le parti.
L’apprezzamento unitario e coordinato di tutti i suddetti dati ha portato la Corte d’appello ad escludere la sussistenza della volontà del M. di agire in violazione degli obblighi e del vincolo fiduciario, sì da incidere in modo irrimediabile sull’affidamento della datrice di lavoro nella correttezza dell’esatto adempimento della prestazione per il futuro.
Peraltro, la Corte d’appello non ha mancato di sottolineare la scorrettezza del comportamento contestato al lavoratore, che ha giudicato meritevole di una sanzione conservativa, anche sospensiva, ma di minore gravità rispetto al licenziamento e la cui applicazione, com’è noto, è rimessa al potere di graduazione dell’imprenditore (Cass. 20 maggio 1995, n. 5753; Cass. 13 aprile 2007, n. 8910).
Ne consegue che la sentenza impugnata, da questo punto di vista, deve considerarsi conforme al consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso – rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. 22 marzo 2010, n. 6848 cit., Cass. 24 luglio 2006, n. 16864; Cass. 14 gennaio 2003, n. 444; Cass. 25 febbraio 2005, n. 3994).
7 – Con il quinto motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 436 cod. proc. civ. (per la mancata deduzione dell’aliunde perceptum dal quantum debeatur); b) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, omessa motivazione sulle istanze istruttorie sul punto.
Si sottolinea che la società ricorrente, nella propria memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., ha avanzato richiesta di mezzi istruttori volti ad accertare se, dopo il licenziamento, il M. aveva percepito altri crediti retributivi.
Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il licenziamento legittimo, conseguentemente la società nella propria memoria difensiva d’appello, si è limitata a prendere posizione sui fatti oggetto di impugnazione, non riguardanti l’aliunde perceptum.
Ciò tuttavia, non avrebbe potuto esimere la Corte d’appello dal fare chiarezza sul punto prima di disporre la riforma della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, si chiede che, in caso di rigetto dei primi quattro motivi, venga disposta la cassazione con rinvio per la determinazione del quantum debeatur, previo interrogatorio formale del lavoratore sul punto.
8 – Anche il quinto motivo non è fondato.
8.1.- Va, infatti, osservato che, in linea generale, per costante orientamento di questa Corte (vedi per tutte: Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919), l’eccezione con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte.
Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. SU 3 febbraio 1998, n. 1099).
E’ stato, tuttavia, anche precisato che, ai fini della sottrazione dell’aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato, è necessario che risulti la prova, da qualsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l’entità del danno presunto (Cass. 5 aprile 2004, n. 6668).
In ogni caso, spetta al datore di lavoro il relativo onere probatorio, quantomeno in punto di negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (ex plurimis: Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919 cit.; Cass. 17 novembre 2011, n. 23226; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2402; Cass. 2 settembre 2003, n. 12798).
E’, inoltre, ius receptum che la operatività delle regole sull’onere della prova, esclusa solo nella ipotesi in cui i fatti da provare risultino dagli elementi già acquisiti al processo, non trova, invece, alcun limite nella particolare difficoltà della dimostrazione dei fatti medesimi (vedi per tutte: Cass. 3 novembre 2000, n. 14361; Cass. 2 settembre 2005, n. 17702; Cass. 15 marzo 2010, n. 6205).
8.2.- D’altra parte, è altrettanto consolidato l’indirizzo secondo cui la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado; tuttavia, se la domanda non viene riproposta in appello in nessuna delle difese, essa non può essere ripresa in considerazione nel corso del successivo giudizio di cassazione (Cass. 25 novembre 2008, n. 28061; Cass. 9 dicembre 2003, n. 18721; Cass. 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. 30 dicembre 2004, n. 24182), salva restando l’eventuale applicazione di regole parzialmente diverse per particolari tipi di processo, come quello tributario (cui si riferisce Cass. 23 aprile 2002, n. 5895, citata nel ricorso).
8.3.- Nel caso di specie non può ritenersi che la società ricorrente abbia assolto all’onere probatorio posto a suo carico, nei suddetti termini, essendosi limitata a dedurre in primo grado nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., la mera possibilità che il lavoratore avesse espletato attività lavorativa retribuita da terzi e ad invitare il giudice a compiere al riguardo accertamenti officiosi.
Inoltre la società medesima, dopo essere rimasta totalmente vittoriosa in primo grado, riferisce di non aver riproposto in nessuna difesa in appello la questione dell’aliunde perceptum.
In questa situazione, alla luce dei suesposti principi, la ricorrente non può dolersi della mancata considerazione della questione nella sentenza attualmente impugnata.
9.- In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.