Telelaser inoppugnabile anche senza fotografia

Telelaser quasi inoppugnabile. È legittimo il verbale redatto dagli agenti sulla base di quanto questi hanno rilevato dall’apparecchiatura e non è necessaria la fotografia o altri mezzi di riproduzione meccanica della velocità e dell’auto multata, essendo sufficienti le trascrizioni dei vigili. Ciò fino a querela di falso da parte dell’automobilista.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 171 dell’8 gennaio 2010, ha spiegato che “con specifico riferimento all’apparecchiatura denominata “telelaser”, debitamente omologata, è ingiustificata la tesi volta ad escludere che l’accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rile­vazione, essendo il relativo verbale dotato di effica­cia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettan­to ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell’art. 345 del regolamento d’esecuzione “in modo chiaro e accertabile” implichi la necessità che l’apparecchiatura elettronica fornisca anche prova do­cumentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell’individuazione del veicolo e non solo la visualizzazione sul display dalla veloci­tà del lo stesso. Qualora l’autista non abbia dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell’apparecchio utilizzato nella circostanza, donde debba essere tratta la conclusione che le risultanze dell’accertamento compiuto con l’apparecchiatura elet­tronica non erano state vinte da prova contraria, l’accertamento dell’infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato, l’apparecchiatura utilizzata, “te­lelaser”, consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall’altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d’i­dentificazione del veicolo stesso effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in uso l’apparecchiatura in questione”.

fonte cassazione.net

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.