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Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile Uso del cellulare aziendale: l’Inail deve risarcire il dirigente colpito da patologia cerebrale

Uso del cellulare aziendale: l’Inail deve risarcire il dirigente colpito da patologia cerebrale

Può considerarsi l’esistenza di un nesso nesso causale fra l’attività lavorativa svolta da un dipendente attraverso l’uso prolungato del cellulare ed eventuali affezioni cerebreli riscontrate allo stesso a seguito di quell’uso?
A parere della Corte d’Appello di Brescia si. Infatti con una sentenza di qualche mese fa i giudici di merito hanno condannato l’Inail a corrispondere la rendita per malattia professionale ad un dirigente affetto da grave patologia connessa con l’uso prolungato del cellulare per motivi di lavoro, considerando, nella fattispecie, evidentemente integrato il requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa nei casi di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale.
Precisano i giudici “Naturalmente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia.

Nel caso di specie, il CTU ha spiegato i valori di odd ratio che lo portano a sostenere la probabilità qualificata del ruolo, quanto meno, concausale, dell’uso dei telefoni nella causazione dell’infortunio, ma, per rendere più evidente la reale portata di quanto affermato, appare utile dar conto dell’esempio che il ct di parte ha fatto nelle contro-osservazioni depositate il 25.11.2009. Partendo dai dati indicati dal CTU, il dott. Gr. afferma essere utile confrontare il dato di rischio individuale ottenuto dal consulente (2,9) con quello ricavato per il fattore di rischio, universalmente riconosciuto, dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Afferma il dott. Gr.: “Orbene nei soggetti esposti a IGy di RI, come i sopravvissuti alle esplosioni atomiche giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, è stato accertato un rischio relativo di tipo oncologico di 1,39 per “tutti i tumori” con un minimo di 1,22 per i tumori di “utero e cervice” ed un massimo di 4,92 per la “leucemia”, il che significa che il rischio oncogeno inferiore a quello che si ha per l’esposizione alle radio frequenze in riferimento ai neurinomi endocranici. (…)
Appare, quindi, evidentemente integrato il requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa.”

Corte di Appello di Brescia 22.12.2009, n. 514

Fonte: Ilsole24ore

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