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In relazione a beni oggetto di confisca ai sensi dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, il regime della comunione legale di cui all’art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., non si applica, salvo che il coniuge dimostri di aver contribuito all’acquisto con proprie disponibilità frutto di attività lecite.