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Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, non è necessaria l’espressa estensione della domanda risarcitoria attorea nei confronti di tale parte, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive del fatto dannoso non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
Testo Completo: Sentenza n. 5057 del 3 marzo 2010