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SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile Corte di Appello di Palermo sezione IV sentenza 24 marzo 2010 in tema di impugnazione

Corte di Appello di Palermo sezione IV sentenza 24 marzo 2010 in tema di impugnazione

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, implica a carico della parte impugnante non solo l’onere di dedurre le censure che intende muovere ad uno o più punti determinati della sentenza impugnata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, i motivi di dissenso dalla decisione appellata e gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base delle censure medesime  al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2009 il GUP del Tribunale di Trapani, all’esito di un giudizio svoltosi con il rito abbreviato, dichiarava F. *** colpevole dei reati di minacce, lesioni personali ( così diversamente qualificato il reato di tentato omicidio di cui al capo B) , danneggiamento e omissione di soccorso di cui all’art.189 D.L.vo 285/92 in danno della parte offesa M. *** nonché dei reati di tentata violenza privata e ingiurie in danno della parte offesa M. *** meglio descritti ai capi E), F) e G); per l’effetto, unificati i detti reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante in fatto contestata in relazione al reato di danneggiamento di cui al capo C) operata la riduzione per la scelta del rito, il GU condannava il predetto imputato alla pena di mesi nove di reclusione , con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il F. veniva inoltre condannato al risarcimento dei danni morali e materiali arrecati alle parti civili costituite M. *** e M. ***, da liquidare dinanzi al competente giudice civile.

Avverso la detta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato chiedendo l’assoluzione del proprio assistito .

Citate le parti dinanzi questa Corte all’udienza camerale del  24 marzo 2010, assente l’appellante, esaurita la relazione dei fatti di causa, il rappresentante del PG e i difensori delle parti civili e dell’imputato  concludevano come da richieste trascritte in epigrafe.

Per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli artt.581 comma primo lett.C e 591 c.p.p. comporta la inammissibilità della impugnazione , rilevabile d’ufficio e in ogni stato e grado del procedimento, in caso di genericità dei relativi motivi.

In tema di impugnazione, infatti, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall’art.581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solo l’onere di dedurre le censure che intende muovere ad uno o più punti determinati della sentenza impugnata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, i motivi di dissenso dalla decisione appellata e gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base delle censure medesime  al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Nel caso in esame, il confronto con il tenore letterale dell’atto di appello rende evidente la genericità della proposta impugnazione, mancando di un riferimento specifico alle parti della sentenza rispetto alle quali si muovono le censure, e potendo ben valere rispetto a qualsiasi fattispecie di reato, come pure rispetto a qualsiasi elemento di prova oggetto di valutazione da parte del giudice.

Con riferimento al reato di cui al capo A), ma anche dei reati di cui ai capi E), F) e G)  l’appellante si è infatti limitato a rilevare che “dall’esame degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari” emergerebbe “un’assoluta incertezza circa la commissione del fatto, riferita dalla p.o. e da altro soggetto in posizione di evidente antagonismo con il F.”  senza però specificare in alcun modo, a fronte della analitica esposizione dei fatti riportata dal primo giudice, le ragioni del proprio dissenso.

Ancora più grave è l’omissione rilevabile nei motivi di doglianza relativi ai reati di cui ai capi B) e C),  rispetto ai quali l’appellante si limita a rilevare che  “dagli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari” non sarebbe emerso che l’imputato avesse agito con dolo , e del connesso reato di omissione di soccorso di cui al capo D) rispetto al quale l’appellante si è limitato a fare riferimento alle dichiarazioni  rese dal medesimo imputato senza specificare come le stesse  potessero incidere sul quadro probatorio posto dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata .

Infine, del tutto immotivata si presenta la richiesta di concessione della circostanza attenuante della provocazione e di prevalenza delle attenuanti generiche.

La inammissibilità originaria della proposta impugnazione non può essere sanata dalle integrazioni contenute nella memoria depositata in udienza dal difensore dell’imputato.

Segue alla declaratoria di inammissibilità dell’appello la condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte visti gli artt..591 c.p.p.

Dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Trapani in data 20 febbraio 2009 dall’imputato F. *** che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che liquida in complessive € 900,00 comprensive di spese, oltre IVA e CPA in favore di ciascuna .

Ordina l’esecuzione della sentenza impugnata.

Palermo, 24 marzo 2010

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