I ricorsi amministrativi possono essere presentati anche mediante la posta elettronica certificata (Pec); le stesso strumento dovrà essere utilizzato per la trasmissione degli atti del ricorso tra gli uffici compenti.
Il ministero del Lavoro con la circolare 16 firmata ieri interviene nuovamente sulla materia di ricorsi amministrativi in base agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 124/2004 per adeguare le istruzioni operative, già fornite agli uffici con la circolare 10/2006, agli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati negli ultimi cinque anni.
È stato previsto che i ricorsi amministrativi, oltre che con raccomandata, potranno essere presentati mediante posta elettronica purché sia certificata e nel rispetto delle direttive del 18 novembre 2005. Si tratta di un passo molto importante che va letto in un quadro complessivo di ottimizzazione del tempo e dei costi per le aziende.
La stessa circolare precisa che la posta elettronica deve essere “di norma” anche lo strumento per gli uffici coinvolti nel ricorso per la reciproca trasmissione degli atti. Si ricorda infatti, che i segretari del comitato, per procedere all’istruttoria dei ricorsi assegnati devono richiedere alle direzione provinciali del lavoro o agli enti previdenziali gli atti o i provvedimenti relativi all’accertamento che ha dato luogo al ricorso.
In questa ottica, peraltro, la circolare fa presente che nei casi di ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione il comitato è tenuto a trasmettere agli uffici anche la documentazione relativa alla prova della avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento, così da consentire all’ufficio la verifica della tempestività del l’eventuale successivo ricorso giurisdizionale, il cui termine – dato l’effetto sospensivo previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 124/2004 – ricomincia a decorrere proprio da tale notifica (si veda anche la scheda a fianco).
Sono state riviste anche le possibilità di impugnabilità delle decisioni dei ricorsi amministrativi emessi dal direttore regionale (articolo 16) e del comitato per la qualificazione dei rapporti di lavoro (articolo 17). Al riguardo il ministero del Lavoro ha spiegato che negli ultimi cinque anni si è andato consolidando un orientamento prevalente secondo cui è inammissibile l’impugnazione giudiziale dinanzi al Tar o al giudice del lavoro delle decisioni rese nell’ambito dei ricorsi amministrativi.
Questo nuovo orientamento modifica le istruzioni fornite nella circolare 10/2006 secondo cui, invece, era sempre ammesso il ricorso dinanzi al giudice del lavoro.
Nei casi di parziale accoglimento del ricorso da parte del comitato o del direttore della direzione regionale del lavoro, la direzione provinciale del lavoro deve emanare un nuovo atto di “ridetermina” del provvedimento originario con cui, mantenendo fermi i contenuti formali e sostanziali dell’ordinanza-ingiunzione, prende atto della decisione richiedendo agli obbligati la minor somma scaturita dal parziale accoglimento del ricorso.
In nessun caso, invece, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato anche se la circolare afferma che gli uffici devono inoltrarli alla direzione generale del ministero, competente a rilevare l’inammissibilità.
fonte http://www.ilsole24ore.com