In tema di dichiarazione di fallimento di una società, le S.U., con complessa motivazione, hanno affermato che, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10 legge fall., si presume sino a prova contraria la continuazione delle attività societarie qualora sia iscritto nel registro delle imprese il decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro.
Testo Completo: Sentenza n. 8426 del 9 aprile 2010