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Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza penale La sentenza della Cassazione sul gesto del “dito medio”

La sentenza della Cassazione sul gesto del “dito medio”

Corte Cassazione Penale, sezione quinta – Sentenza n. 26171/2010 Riduci

Corte di Cassazione Penale, sezione quinta – Sentenza n. 26171 del 08/07/2010
Art. 594 codice penale – Ingiuria – Il gesto del pugmo chiuso col dito medio alzato integra il reato di ingiuria, vista la volontarietà offensiva del gesto perché si inseriva in un contesto di tensione, preceduto, in altro momento da esplicita offesa verbale resa dalla prevenuta.

IN FATTO

con sentenza dei 16.1.2009 perché ritenuta colpevole di ingiurie in pregiudizio di A. Z., avendo mostrato – nell’incontrarlo in automobile – il pugno con il dito medio alzato.

Ricorre la difesa della predetta eccependo:
l’erronea applicazione della legge penale nell’aver ritenuto espressione di disprezzo il gesto che, in sé, poteva anche non voler esprimere oltraggio, attesa la fulmineità con cui fu espresso e in assenza di frasi di contorno;

illogicità della motivazione nella parte in cui sottende l’unicità dell’azione, mentre nel momento della commisurazione della pena il giudice ha distinto gli episodi che rapporta al vincolo continuativo;

illogicità della motivazione nella parte in cui si affida alla voce della persona offesa, senza adeguata giustificazione, considerati i rapporti difficili tra le parti, essendo la persona offesa il marito in fase di separazione e che, predetto, non vi furono testimoni che attestino la pluralità dei fatti.

IN DIRITTO

L’attenta motivazione della decisione ricorda la volontarietà offensiva del gesto perché si inseriva in un contesto di tensione, preceduto, in altro momento da esplicita offesa verbale resa dalla prevenuta. Ogni ulteriore vaglio del quadro di fatto è sottratto al giudice di legittimità che riscontra come ogni passaggio sia adeguatamente sorretto da plausibile motivazione, ivi comprese le ragioni di affidamento alla voce della persona offesa che può anche essere assunta come unica fonte di prova di colpevolezza.

E’ ben articolata la giustificazione anche nel supporre l’esistenza di una pregressa offesa verbale, secondo le parole della vittima del delitto, condotta che con logica è stata ritenuta distinta da quella gestuale (i fatti illeciti furono contestati nel rilevante intervallo di tempo dal 17 al 23 maggio 2006, sicché logica è la pluralità di azioni tra loro indipendenti), ancorché non sia precisata la collocazione temporale: il vincolo della continuazione suppone autonomia del comportamento e non è esclusa dalla contestualità delle azioni, quando esse esprimano modalità difformi di offesa al bene giuridico tutelato dalla norma.

Non si ravvisa violazione alcuna della legge processuale o penale.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in €1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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