+39 0975 890243 : +39 347 5175268
Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560, comma terzo, cod. proc. civ., ordina la liberazione dell’immobile pignorato non è suscettibile di ricorso per cassazione in virtù dell’art. 111, comma settimo, Cost., siccome privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, pur rimanendo possibile, per il terzo locatario, formulare opposizione all’esecuzione avverso il provvedimento stesso costituente titolo esecutivo per il rilascio da eseguirsi a cura del custode.
Testo Completo: Ordinanza n. 15623 del 30 giugno 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. Finocchiaro, Relatore R. Frasca)