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Con nota del Ministero della Giustizia del 28 settembre scorso, la n° 4275, si ribadisce che è tuttora in vigore il principio, contenuto nella legge istitutiva del Giudice di Pace, per cui tutti gli affari sotto i 1.033 euro sono sottoposti soltanto al pagamento del contributo unificato (quindi i 33 euro) restando esenti da ogni altra imposta o tassa.