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Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile Mancata trascrizione al PRA e sinistri stradali

Mancata trascrizione al PRA e sinistri stradali

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21009

(Pres. Varrone – Rel. Filadoro)

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 luglio-5 ottobre 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza del locale Tribunale del 22 dicembre 1999, per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, rimettendo la causa al Tribunale.

Osservavano i giudici di appello che i genitori esercenti la potestà su tre minori (G. C., Nicola Sarno e G. V.: rispettivamente, conducente e trasportati su una Vespa 50 cc, rimasti coinvolti in un incidente stradale del omissis) avevano chiamato in giudizio A. L., A. A. C. e la soc. Assiolimpia nella qualità di proprietario, conducente e compagnia di assicurazione della vettura Fiat Ritmo targata omissis, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.

Mentre il C. era rimasto contumace, L. e la compagnia di assicurazione si erano costituiti in giudizio.

L. aveva precisato che – al momento dell’incidente – proprietario del veicolo era P. C., al quale la vettura era stata consegnata in data 5 marzo 1987, assumendosi ogni responsabilità in merito alla circolazione dell’autovettura.

Dopo l’incidente, la vettura era stata venduta in ottobre 1988 alla C. s.a.s.

Per questo motivo, L. chiedeva di chiamare in garanzia P. C., per essere manlevato dalle pretese attrici.

Il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del C., che si costituiva in giudizio, riconoscendo di avere ritirato la vettura nel 1987 e precisando che il ritardo nella trascrizione del passaggio di proprietà era imputabile all’inerzia della mandataria del L..

Con sentenza 22 dicembre 1999 il Tribunale di Napoli, riconosciuta la responsabilità esclusiva di P. C., lo condannava in solido con la compagnia di assicurazione al pagamento del risarcimento dei danni.

Avverso tale decisione proponevano appello principale gli originari attori (alcuni dei quali divenuti maggiorenni nelle more del giudizio) ed appello incidentale la soc. p.a. Generali, quale impresa designata della società in liquidazione coatta amministrativa.

La C. s.a.s. chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità della impugnazione per non essere mai stata evocata in giudizio (osservando che erroneamente il G.O.A. aveva dichiarato la sua contumacia).

P. C. proponeva anche egli appello incidentale, sottolineando la mancata integrazione del contraddittorio e deducendo che il primo giudice aveva erroneamente deciso la causa sia in punto di “an” sia in punto di “quantum”.

La Corte territoriale – come già accennato – dichiarava la nullità della decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.

Osservavano i giudici di appello che la C. s.a.s. non era mai stata evocata in giudizio, nel giudizio di primo grado, neanche dopo la costituzione del L. e la acquisizione agli atti del rapporto dei Carabinieri di omissis.

Dalla documentazione prodotta era risultato che la vettura in questione, al momento dell’incidente, era di proprietà della C. s.a.s. e condotta da C. A. A..

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli originari attori (o i minori divenuti nel frattempo maggiorenni o i loro eredi).

Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione LLoyd nazionale s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 354, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la C. s.a.s. doveva essere convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria, in quanto proprietaria del veicolo targato omissis. Per questo motivo aveva rimesso la causa al primo giudice, ai fini della integrazione del contraddittorio.

In realtà, proprietario al momento del sinistro era A. L., mentre la C. s.a.s aveva acquistato la vettura solo in data 19 ottobre 1988.

La notificazione dell’appello alla C. s.a.s. era scaturita dall’errore di intestazione della sentenza compiuta dal giudice di primo grado.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la C. s.a.s. fosse proprietaria del veicolo al momento dell’incidente, quando da tutta la documentazione risultava che fino a due mesi dopo la proprietà del veicolo era rimasta in capo al L..

Agli atti del procedimento vi era anche una dichiarazione di C. P., il quale, in data 5 marzo 1987, aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale sollevava il L. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale fino alla trascrizione della dichiarazione di vendita al P.R.A., con la precisazione che la vettura sarebbe rimasta intestata al L. fino a quel momento.

Nessuna rilevanza, infine, poteva assumere il verbale di sequestro della vettura, redatto dai Carabinieri, dal quale risultava che il veicolo in questione era di proprietà della C. s.a.s. ed era condotto da C. A. A.. Lo stesso, infatti, era contrastato da tutta la documentazione prodotta e si spiegava con il fatto che – al momento dell’incidente – i verbalizzanti non avevano potuto consultare il libretto di circolazione, poiché il conducente ne era sprovvisto.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati.

Il ricorso appare fondato, non potendosi ritenere la sentenza adeguatamente motivata quanto alla proprietà dell’autoveicolo al momento del sinistro.

Sul punto il giudice di primo grado ha rilevato che proprietario del veicolo era, all’epoca del sinistro, il L., e che sarebbe stato suo onere fare annotare il trasferimento di proprietà presso il PRA, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione.

Si richiama la disposizione di cui all’art. 23 della legge 990 del 1969, secondo la quale, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma dell’art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.

La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

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