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Avvocato Paolo Alfano Notizie veloci Agenzia Entrate: niente bollo sulle procure speciali

Agenzia Entrate: niente bollo sulle procure speciali

L’assistenza e la rappresentanza fiscale dei contribuenti è esente dal bollo. Le procure speciali e la relativa autentica, conferite dai contribuenti ai loro professionisti per assisterli o rappresentarli presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, anche durante un accertamento con adesione, non sono soggette all’imposta di bollo. È quanto stabilito nella risoluzione n. 13/e di ieri dell’agenzia delle entrate emessa nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica allo scopo di risolvere alcune difformità interpretative emerse sull’argomento. Tema del contendere l’esatta portata della disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, della tabella allegata al dpr 642/72 (disciplina dell’imposta di bollo) secondo la quale sono esenti dal bollo «…gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…». Secondo alcuni uffici periferici dell’agenzia delle entrate infatti, la disposizione di cui sopra non poteva essere applicata alle procure speciali rilasciate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 63 del dpr 600/73 (rappresentanza e assistenza dei contribuenti) e dell’articolo 7 del dlgs 218/97 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione) poiché le stesse non erano ritenute atti necessari da produrre all’ufficio. Di parere esattamente opposto altri uffici periferici dell’amministrazione finanziaria secondo i quali tali procure speciali erano esenti dall’imposta di bollo proprio in quanto veri e priori atti presentati all’ufficio ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie. Secondo l’Agenzia delle entrate l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dalla disposizione sopra richiamata deve ritenersi applicabile a tutti gli atti formati nell’ambito di un procedimento di accertamento e riscossione di un tributo e più in generale a tutti quelli che attengono all’applicazione di leggi tributarie, indipendentemente dallo loro provenienza. Tenuto conto inoltre, si legge nella risoluzione in commento, del rapporto di imprescindibilità e necessarietà esistente fra la procura e la sua autentica da parte del professionista, tanto che la procura può essere validamente presentata agli uffici solo se autenticata, l’esenzione dall’imposta di bollo si rende applicabile sia alla procura che alla sua autentica. Occorre tuttavia ricordare, precisano le entrate, che come tutti i documenti rilasciati in esenzione dal tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale la procura e la relativa autentica da parte del professionista, sono state rilasciate. L’esenzione dal bollo potrà inoltre trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui detta autentica sia rilasciata, per le medesime finalità di cui sopra, da un soggetto diverso dal professionista abilitato quale ad esempio, un notaio o un funzionario delegato della pubblica amministrazione. Andrea Bongi

Fonte: italiaoggi

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