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Avvocato Paolo Alfano Notizie utili Schema di decreto legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile»

Schema di decreto legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile»

Una delle novità contenute nello schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile” approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2011 riguarda la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente dinanzi al giudice di pace nelle cause il cui valore non supera euro mille. Viene anche previsto che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Il provvedimento prevede inoltre disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, offrendo loro “la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi”.

Viene introdotto nuovo meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato, con un chiaro intento deflattivo del contenzioso in sede civile a seguito di attività di recupero forzoso dei crediti, con intervento dell’autorità giudiziaria limitato soltanto ad omologare l’accordo tra debitore e creditore.

In materia di mediazione sono previste alcune correzioni volte a potenziarne l’utilizzo; proroga di un anno prevista per i magistrati onorari in servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia

EMANA

il seguente decreto-legge

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 12.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto esclusivamente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Art. 3.

(Contenuto dell’accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 4.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge 14 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.

Art. 5.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 6.

(Raggiungimento dell’accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 7, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell’omologazione è sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.

3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 7.

(Omologazione dell’accordo)

1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’articolo 5, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L’accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo.

Art. 8.

(Esecuzione dell’accordo)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli.

Art. 9.

(Impugnazione e risoluzione dell’accordo)

1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rilevabile d’ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 10.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo, e all’esecuzione dello stesso.

7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

8. L’organismo esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente decreto, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di cui all’articolo 10 possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all’attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina della mediazione)

Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia.”;

b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,».

Art. 14.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all’articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. All’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

Art. 16.

(Proroga dei magistrati onorari)

1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina delle società di capitali)

1. All’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati».

2. All’articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco».

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto-legge trova la sua giustificazione nel contesto dell’attuale, eccezionale, situazione di crisi economica, che investe indifferentemente famiglie ed imprese, e richiede una risposta urgente anche sul piano degli strumenti (processuali e non) per la gestione delle situazioni di conflitto nell’ambito dei rapporti civili ed economici.

Il testo ripropone nella sostanza e con modificazioni di dettaglio quello del d.d.l. 2364 (e testi abbinati), attualmente all’esame della Camera in seconda lettura e concernente ‘Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento’.

Lo schema di decreto-legge è strutturato in due parti.

La prima parte contiene un organico complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, e ai quali viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi. Le norme introducono nell’ordinamento giuridico, per la prima volta in Italia, un meccanismo di estinzione regolata delle plurime obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti.

La seconda parte del decreto-legge contiene una serie di misure, ispirate alla medesima ratio deflattiva del contenzioso, che incidono più direttamente sulla disciplina del processo civile.

Passando all’analisi di dettaglio delle singole norme contenute nel decreto si rappresenta quanto segue.

Gli articoli da 1 a 12 sono finalizzati ad introdurre una completa disciplina volta ad approntare un rimedio alle situazioni di sovraindebitamento di soggetti, siano essi persone fisiche o enti collettivi, cui non siano applicabili le vigenti norme in tema di procedure concorsuali. L’obiettivo è perseguito mediante la regolazione di un accordo tra il debitore ed i creditori, favorito dall’attività di organismi di composizione delle crisi e vigilato dal tribunale ordinario, che provvede all’omologazione.

E’ definita dall’articolo 1 la nozione di sovraindebitamento che si incentra sul concetto di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, condizione quest’ultima chiaramente riconducibile all’insolvenza fallimentare. E’ definito altresì il sovraindebitamento del consumatore quale situazione dovuta esclusivamente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore come definito dal codice del consumo (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale eventualmente svolta).

L’articolo 2 del testo individua i presupposti di ammissibilità della proposta che il debitore può avanzare ai creditori con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi istituiti dall’art. 10 del presente testo. La proposta deve prevedere, per essere fattibile, il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo e l’integrale pagamento dei creditori privilegiati che non abbiano rinunciato anche parzialmente al privilegio. La fattibilità dell’accordo (e, quindi, la sua omologabilità) implica che siano adeguatamente proposte: le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Costituiscono, invece, condizioni di ammissibilità della proposta: a) la non assoggettabilità a procedure concorsuali del debitore che sia anche imprenditore; b) il non aver fatto ricorso alla procedura di sovra indebitamento nei tre anni precedenti.

Il contenuto dell’accordo, con riferimento alle modalità di soddisfacimento dei creditori, è disciplinato dall’articolo 3. E’ previsto che i creditori possano essere pagati anche mediante cessione di redditi futuri, ovvero facendo ricorso alla garanzia di terzi.

Il piano può prevedere una moratoria fino al massimo di un anno per il pagamento dei creditori estranei all’accordo se si verificano le seguenti condizioni: a) che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) che l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi; c) che la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano il procedimento di fronte al tribunale competente (individuato in quello del luogo di residenza o sede del debitore), che ha inizio con il deposito della proposta di accordo – corredata dell’elenco di tutti i creditori, dell’attestazione della fattibilità del piano, dell’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, delle scritture contabili (in caso di imprenditore) – e si conclude con il provvedimento di omologazione del tribunale.

Il tribunale (articolo 5), che decide in composizione monocratica secondo il rito camerale, valuta le condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta dopo aver fissato apposita udienza e aver disposto idonea pubblicità.

All’esito dell’udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, il tribunale stabilisce gli effetti della proposta e dispone che, per un termine non superiore a centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In tale periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Il raggiungimento dell’accordo (articolo 6) tra il debitore proponente ed i creditori, ai fini dell’omologazione, si ha con l’adesione di un numero di creditori che raggiunga il 70% dell’ammontare dei crediti che formano l’indebitamento. Una diversa percentuale, pari al 50%, è prevista nell’ipotesi del sovra indebitamento del consumatore.

L’organismo di composizione della crisi raccoglie le dichiarazioni sottoscritte dai creditori e trasmette a tutti una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale per il raggiungimento dell’accordo (articolo 7). I creditori possono sollevare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni, decorso il quale l’organismo riferisce al tribunale con apposita relazione sulle contestazioni ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano. Se il giudice omologa l’accordo si producono, per un periodo non superiore ad un anno, gli effetti di inammissibilità ed improseguibilità delle procedure esecutive e delle azioni conservative.

L’articolo 8 regola l’esecuzione dell’accordo, nella quale interviene il giudice, che nomina un liquidatore, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, nonché l’organismo di composizione della crisi, che risolve le eventuali difficoltà insorte e vigila sull’esatto adempimento dell’accordo stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Ipotesi di annullamento e di risoluzione dell’accordo, che non pregiudicano comunque i diritti acquistati dai terzi in buona fede, sono previste dall’articolo 9. Il tribunale decide con provvedimento reso in camera di consiglio.

Sono deputati alla composizione della crisi da sovraindebitamento appositi organismi istituiti dall’articolo 10 ed iscritti in apposito registro tenuto preso il Ministero della Giustizia, cui pure è rimessa la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione.

Sono individuati i compiti del medesimo organismo, consistenti anche nella predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo e all’esecuzione dello stesso. Al medesimo organismo è rimessa la verifica dei dati contenuti nella proposta e l’esecuzione della pubblicità della proposta e dell’accordo.

E’ consentita al giudice e agli organismi di composizione della crisi di accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (articolo 11).

La norma transitoria (articolo 12) attribuisce le medesime funzioni degli organismi di composizione della crisi ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 della legge fallimentare per l’esercizio della funzione di curatore. La norma si rende necessaria per le ipotesi in cui gli organismi non vengano costituiti.

L’art. 13 mira a perfezionare la disciplina della mediazione introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si intende rendere maggiormente efficace la disciplina creando un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e rendendo maggiormente tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore.

Viene posto, infatti, a carico dei capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione introdotta dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e a stabilire altresì un obbligo di informazione periodica sugli esiti nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia..

Viene, inoltre, precisato che la sanzione prevista dall’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, a carico della parte costituita che senza giustificato motivo non ha partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile e, dunque, non revocabile, pronunziata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e, conseguentemente, una maggiore effettività della sanzione già prevista dall’ordinamento vigente.

L’art. 14 contiene modifiche al codice di procedura civile.

Con la prima, si mira a riequilibrare l’ambito delle cause nelle quali, ai sensi dell’art. 82 del codice di procedura civile, le parti possono stare in giudizio personalmente dinanzi al giudice di pace, attualizzando la soglia massima del valore delle cause, rimasto fermo ai livelli stabiliti nel 1991 (comma 1, lettera a). L’intervento appare del tutto coerente con quanto già previsto in sede comunitaria, ove il regolamento CE n. 861/2007 (c.d. small claims) già prevede – nei procedimenti disciplinati da quella fonte – che le parti possono agire senza l’assistenza di un difensore quando la causa ha un valore fino a 2.000 euro.

Viene, inoltre, generalizzato il principio, secondo il quale quando la parte può stare in giudizio personalmente la condanna alle spese della parte soccombente non può superare il valore della domanda, dal momento che, in tali ipotesi, la parte soccombente non può essere pregiudicata dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi dell’assistenza del difensore, sebbene ciò non sia imposto dalla legge (comma 1, lettera b).

L’art. 15 introduce delle modifiche all’istanza di trattazione, già introdotta dall’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 come strumento di deflazione straordinario del contenzioso pendente presso le corti di appello e presso la corte di cassazione.

Viene, in particolare, eliminato l’obbligo per le cancellerie di spedire a ciascuna parte un avviso, adempimento superfluo in considerazione dell’obbligo di difesa tecnica dinanzi alle corti superiori, e viene previsto che il periodo necessario per la formulazione dell’istanza non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo.

L’art. 16 dispone la proroga per un ulteriore anno dei magistrati onorari il cui mandato è in scadenza. Tale proroga si giustifica con l’esigenza di procedere alla riforma organica della magistratura onoraria e di procedere alla completa attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, presupposto imprescindibile per il reclutamento di nuovi magistrati onorari.

L’art. 17 modifica l’articolo 14, comma 9, primo periodo della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel senso di adeguare la normativa con l’introduzione del ‘sindaco unico’ nel sistema di controllo delle società di capitali, come operato dalla c.d. legge di stabilità 2012.

E’ poi inserita una disposizione transitoria in materia di composizione degli organi di controllo delle società a responsabilità limitata, per i quali è oggi prevista la composizione monocratica, come introdotta dalla legge n. 183/2011.

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