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Il Giudice di Pace di Roma, errando, con la sentenza n. 21300/2016 depositata il 21 giugno 2016, ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio della parte che ha notificato tramite pec l’atto introduttivo. Il GdP, confondendo la notifica dell’atto tramite PEC con il deposito telematico dell’atto e ignorando le disposizioni contenute nella legge n. 53/1994, ha dichiarato la nullità della costituzione processuale effettuata dalla parte attrice, così decidendo, nel peggiore e più errato dei modi, la questione preliminare, nonostante la regolare costituzione in giudizio della controparte che ha eccepito solo l’infondatezza della pretesa attorea.
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