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Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’articolo 14 del d.lgs. nr. 150 del 2011 anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa e che l’ordinanza che definisce il procedimento di cui all’articolo 14 citato non è appellabile e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l’esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell’avvocato.
Cassaz. Sentenza n. 12411 del 17/05/2017
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