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Corte di Cassazione, VI° sezione, con la sentenza che si segnala (Cass. Civ., VI ^ sez., 26/09/2017, n. 22411) ha affermato che:
«il mancato deposito di copia della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza; né tale omissione è sanabile con il deposito di copia della notifica di detto provvedimento eseguita dalla controparte, la quale non consente neppure il controllo circa la tempestività del regolamento medesimo, da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria, ex art. 47, comma 2, c.p.c.».
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