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Ai sensi dell’art. 479 c.p.c., così come modificato dall’articolo 13, comma 1, lett. D) del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita”.
Qual è il dies a quo?
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