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La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30765/2017 depositata il 22 dicembre 2017, non ha dubbi nell’estendere anche all’avvocato destinatario della notifica PEC, il contenuto dell’articolo 9 comma 1 ter della legge n. 53 del 1994 il quale quindi, in tutti i casi in cui non potrà fornire, mediante deposito telematico, la prova della notifica PEC ricevuta (subita), dovrà procedere ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis dell’art. 9 della legge n. 53/94.
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