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Stay hungry, stay foolish
Per chiedere il risarcimento in caso di volo aereo in ritardo, un passeggero è tenuto ad allegare alla domanda solo il biglietto, senza essere obbligato a dimostrare a che ora è arrivato a destinazione. È onere della compagnia aerea dimostrare eventualmente che non si è verificata la situazione oggetto del reclamo.
Questa la posizione espressa dalla Corte di cassazione nella sentenza 1584/2018 depositata ieri in cui viene espresso questo principio di diritto: «il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’articolo 6, comma 1, del regolamento Ce 261/2004».
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