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“…dichiara l´illegittimità costituzionale dell´art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell´articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall´art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – Ecco come cambia la legge Pinto dopo la mannaia della Consulta. Testo della sentenza e commento.”.
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