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Stay hungry, stay foolish
Rigettato il ricorso di due professionisti da parte della Suprema Corte, che ha condiviso il decisumdella Corte d’Appello di Bari, la quale ha escluso l’applicabilità alla Centrale Rischi Finanziari – società privata di autotutela di istituti finanziari in genere – dei criteri dettati dalla giurisprudenza anche di legittimità con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e, quindi, le norme richiamate dai ricorrenti – L. n. 675 del 1996, art. 9 e ss., e provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 31 luglio 2002 -.