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Con l’ordinanza n. 23003/2019, pubblicata il 16 settembre 2019, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito al soggetto obbligato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ad instaurare il procedimento di mediazione, ribadendo quanto già affermato con la sentenza n.24629/2015 che il suddetto onere grava sull’opponente ed evidenziando che, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio, grava sulla parte che promuove un simile giudizio l’onere di assolvere tale condizione di procedibilità